L’attuale lett.bb) dell’art.183 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.definisce “deposito temporaneo”:
“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.
Tale definizione è stata modificata, anzi “integrata”, da ultimo dall’ art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015, la quale ha definito quale “deposito temporaneo” oltre al raggruppamento dei rifiuti anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della nozione, in quanto tale ultima fattispecie rientrava già (in via interpretativa e senza obiezioni) nella nozione di “deposito temporaneo”. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto, e non già ad un’operazione di smaltimento (nel quale ultimo caso dovrebbe qualificarsi come “stoccaggio”, ed era soggetta a specifica autorizzazione regionale).
Inoltre il “deposito temporaneo”, per poter essere qualificato come tale, deve rispondere contestualmente alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
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