La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali chiarisce come utilizzare alcuni codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5. Il provvedimento si collega alle nuove disposizioni sui centri di raccolta dei rifiuti urbani e chiarisce alcuni casi in cui il codice EER, da solo, non è sufficiente a definire la categoria di iscrizione necessaria per il trasporto.
Per le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti, il chiarimento è importante soprattutto quando occorre verificare la coerenza tra origine del rifiuto, codice attribuito e autorizzazione del trasportatore.
Perché è stata pubblicata la Circolare n. 7/2026
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha aggiornato la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, sostituendo i precedenti decreti del 2008 e del 2009.
Il nuovo provvedimento ha ampliato l’elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta da parte delle utenze domestiche, includendo ulteriori codici EER. Si è quindi reso necessario chiarire come gestire alcune tipologie di rifiuti anche ai fini delle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali.
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