Ddl n° 2412 Sistri Proroga dei termini di operatività.

DISEGNO DI LEGGE.
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010.
Proroga dei termini di operativita` del sistema informatico di controllo della tracciabilita` dei rifiuti.

Il sistema informatico di controllo della tracciabilita` dei rifiuti (SISTRI), introdotto con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, in attuazione dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha il pregevole obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attivita` illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

Il citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, con l’intento di dare riscontro agli indirizzi comunitari che prevedono l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilita` dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale, va ben oltre tali indirizzi, includendo negli obblighi del sistema anche i soggetti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita` industriali e artigianali o da attivita` di recupero e smaltimento di rifiuti, con piu` di dieci dipendenti.
Tale informatizzazione del sistema, estesa a tutte le categorie dei rifiuti speciali e a tutte le aziende, creera` senz’altro semplificazioni nel medio e nel lungo termine, in ordine agli attuali obblighi per le imprese del sistema cartaceo, in quanto sostituira` il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), il registro di carico e scarico e il
formulario dei rifiuti. Tuttavia il SISTRI ha creato difficolta` e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficolta` di attuazione della riforma.
Tra le criticita` che piu` direttamente interessano l’interazione diretta delle aziende con il SISTRI si segnalano a titolo esemplificativo le seguenti: non e` ancora stata completata la distribuzione delle chiavette USB; un numero consistente di aziende e` in possesso di USB difettata e deve sostituirla rivolgendosi al SISTRI; diverse aziende hanno segnalato la comunicazione di ritiro di chiavette USB per unita` locali mai comunicate al SISTRI, e in diversi casi le richieste di ritiro arrivano da altre regioni; le chiavette USB «multiutente» presentano in molti casi difficolta` di utilizzo (possono essere usate solo da un delegato, e` negato l’accesso agli altri operatori dei quali e` stato comunicato il nominativo); l’accesso non e` garantito: la decifrazione dei codici di accesso e` molto spesso impossibile, tanto da obbligare le aziende a richiedere l’attribuzione di nuovi codici al SISTRI tramite una procedura complicata ed elaborata, che comporta il contatto con gli operatori del call center, il quale presenta tempi di attesa nell’ordine di due ore (come minimo); una volta effettuato l’accesso al sistema, l’inserimento dei dati e` lento; ogni operazione di produzione deve essere confermata con l’inserimento di un codice: se una azienda produce dieci tipi di rifiuti deve effettuare la firma dieci volte; le officine che si sono attrezzate per l’installazione delle black box lamentano lunghissime attese e difficolta` nella procedura telematica di attivazione; la black box installata sugli automezzi resta sempre accesa, con il risultato di rendere inutilizzabile la batteria se il mezzo non
viene usato per alcuni giorni; l’attivita` formativa prevista non e` sufficiente per approfondire in maniera dettagliata
le novita` della riforma; il manuale operativo (strumento fondamentale per gli operatori, vista la complessita` soprattutto dal punto di vista dell’utilizzo informatico dello strumento e l’ampia platea di utenti ai quali si rivolge il sistema, ad esempio artigiani, commercianti, che non sono tenuti, per il loro lavoro, a saper installare programmi e utilizzare chiavette USB) non e` ad oggi completo ed esaustivo, nel senso che non contempla affatto le casistiche che si possono presentare agli utenti (e le modalita` di soluzione o gestione). E ` fondamentale che il manuale, all’avvio del servizio, riporti tutte le casistiche e le procedure da seguire da parte dell’utente. Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1º ottobre 2010, e` stato prorogato il termine transitorio per la distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box, mentre con le modifiche che si intendono apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006, anche a seguito dei pareri approvati dalle Commissione parlamentari sullo schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, sono state introdotte una serie di semplificazioni e depenalizzazioni viste con grande sollievo dal modo imprenditoriale.
Resta tuttavia evidente che il sistema e` stato avviato con troppa rapidita`, tanto che solo nell’arco di un anno si sono rese necessarie ben quattro modifiche legislative, che in verita` non hanno ancora risolto i limiti e le carenze tecnico-operative del sistema, creando incertezza e gravissimi danni alle aziende. Cio` anche perche´ l’operativita` di
una riforma cosı` complessa, basata sull’informatizzazione, che peraltro coinvolge quasi tutte le categorie delle aziende, deve essere favorita da un periodo transitorio adeguato che non puo` essere ridotto nel solo mese di dicembre, mese in cui, ai sensi del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 settembre 2010, coesistono i due sistemi, cartaceo ed elettronico. La presente iniziativa parlamentare prevede pertanto un periodo di un anno di adesione su base volontaria, nel quale potranno coesistere i due sistemi cartaceo ed elettronico, con lo scopo di creare un vero periodo transitorio e dare la possibilita` alle aziende di adeguarsi gradualmente ai nuovi adempimenti richiesti dal SISTRI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto- legge 1º luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operativita` del sistema informatico di controllo della tracciabilita` dei rifiuti non puo` essere antecedente al 1º gennaio 2012. Fino a tale data, i soggetti che aderiscono su base volontaria al sistema medesimo rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il contributo annuale eventualmente versato e` valido per il primo anno di integrale ed effettiva operativita` del sistema.».

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