Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd Correttivo Aria-Via-Ippc

Entrano in vigore il 26 agosto 2010 le modifiche apportate al Codice ambientale; le novità riguardano la parte I, II e V; le modifiche sono state apportate dal Governo attraverso il D.lgs. del 29 giugno 2010 n. 128.

Le modifiche del governo intervengono quindi sulla Parte I (che riguarda le disposizioni generali), sulla Parte II (relativa a Via, Vas, Ippc) e sulla parte V  (dedicata all’Aria).
In particolare vengono modificate le procedure relativa alla VIA e VAS (quelle avviate prima del 26 agosto si concludono in base alle attuali norma), ricordiamo inoltre che il d.lgs. n.128 impone nuove disposizioni per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.

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Caratteristiche della SIM card per le Black Box

Si rammenta alle aziende di trasporto che, all’atto dell’installazione della Black Box sui propri mezzi, è necessario disporre di una SIM card abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN.

Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito le caratteristiche che deve avere la SIM card (GSM/GPRS):

  • appartenere al circuito di un fornitore di servizi telefonici. Si evidenzia che le SIM card che utilizzano esclusivamente la rete UMTS non consentono il funzionamento della Black Box;
  • essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM + GPRS);
  • non avere blocchi su numerazioni speciali;
  • avere il PIN di sblocco disabilitato.

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Art. 245 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il
proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento
della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.

La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per

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