Art. 243 Acque di falda. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza
di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio
nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al
presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica dell’acquifero, è ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono
state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle

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Art. 242 Procedure operative ed amministrative. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi
e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione
di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate
dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della

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Art. 241 – Regolamento aree agricole. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali.

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Art.240 Definizioni. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in

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