Dm Ambiente 22 ottobre 2008

Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo
n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
Pubblicato in Gazzetta ufficiale 12 novembre 2008 n. 265
Dm Ambiente 22 Ottobre 2008

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l’art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita:
«l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita’ di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il

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