Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179.
Pubblicato in Gazz. Uff. n. 211 dell’11 settembre 2003
Maggiori informazioni su www.rifiutisanitari.it
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179.
Pubblicato in Gazz. Uff. n. 211 dell’11 settembre 2003
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Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/Ce della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al
progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose.
Pubblicato in Gazz. Uff. 28 luglio 2003 n. 173
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (pubblicato nel Supplemento ORdinario n. 128/L alla Gazzetta ufficiale italiana n. 182 del 7 agosto 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della
Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo