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RIFIUTI PERICOLOSI: NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE PER IL PERICOLO ECOTOSSICO (HP14)

Come noto, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (HP) sono definite dal giugno 2015 dal Regolamento UE 1357/2014 (sostitutivo dell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE) che, in merito all’annoso problema dell’attribuzione del pericolo ambientale (HP14), rimanda a quanto specificato nell’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE.

Diversamente, il nostro paese, con la Legge nr. 125/2015 (art. 7, comma 9 ter), su analogo tema decide invece di rifarsi, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico, ai criteri dettati dall’Accordo ADR:

“Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7“.

A breve però le cose cambieranno in quanto sulla GUUE L150 del 14/06/2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 997/2017 che modifica ancora una volta l’allegato III della 2008/98 fissando i nuovi parametri per assegnare l’HP14 a un rifiuto pericoloso.

Nello specifico le nuove norme dettano i seguenti criteri:

sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

  1. a) rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.
  2. b) rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 (presenti ognuna in concentrazione superiore allo 0,1%) se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al 25 %.
  3. c) rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412, se la somma
  • delle concentrazioni di tutte le sostanze con il codice di indicazione di pericolo H410 (presenti ognuna in concentrazione superiore allo 0,1%,) moltiplicate per 100
  • delle concentrazioni di tutte le sostanze con il codice di indicazione di pericolo H411, (presenti ognuna in concentrazione superiore all’1%) moltiplicate per 10
  • delle concentrazioni di tutte le sostanze con il codice di indicazione di pericolo H412 (presenti ognuna in concentrazione superiore all’1%)

è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.

  1. d) rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413, se la somma
  • delle concentrazioni di tutte le sostanze con il codice di indicazione di pericolo H410 (presenti ognuna in concentrazione superiore allo 0,1%)
  • delle concentrazioni di tutte le sostanze con il codice di indicazione di pericolo H411, H412 o H413 (presenti ognuna in concentrazione superiore all’1%)

è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 5 luglio 2018. ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

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