riclassificazione rifiuti e trasporto

Con il recepimento del pacchetto economia circolare e le conseguenti modifiche al D.Lgs. 152/2006 entrate in vigore il 26 Settembre 2020, molti ricorderanno la modifica sostanziale apportata alla classificazione dei rifiuti.

Con l’articolo 183 comma 1 lettera b-ter del medesimo decreto e gli allegati L-quaters e L-quinquies, che entreranno in vigore ufficialmente il 1° Gennaio 2021, assisteremo a quella che è stata definita: la riclassificazione dei rifiuti. Infatti alcuni rifiuti che fino al 31 Dicembre 2020 sono classificati come speciali, dal 1° Gennaio 2021 diventeranno urbani.

Tale modifica, così come già osservato da numerosi consulenti ed imprese del settore, ha sollevato non poche obiezioni, commenti ed osservazioni relativamente alla necessità o meno, per le imprese di trasporto, di iscriversi in categoria 1 per poter continuare ad operare nel rispetto della normativa vigente.

Nel periodo intercorso tra la fine di Settembre ed ieri, 22 Dicembre, non vi sono stati commenti da parte del Ministero dell’Ambiente e le imprese coinvolte da tale mini-rivoluzione erano in attesa (abbastanza snervante a dire il vero) di sapere se dal 1° Gennaio 2021 le loro attività economiche avrebbero potuto continuare ad esistere o meno.

Chi opera in questo settore ha ben valutato sin dall’inizio la portata di tale modifica ed ha cercato in tutti i modi di raccogliere informazioni per poter organizzare le proprie attività economiche. Non dimentichiamo infatti che coloro che operano in questo settore sono imprese, con mezzi, dipendenti, tasse da versare e spese da sostenere…

Con la delibera 4 del 22 Dicembre 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, finalmente il settore ha ottenuto una prima risposta ai propri interrogativi anche se, è bene dirlo, se ne sollevano molti altri.

La delibera, composta di sole due pagine ed 1 articolo dichiara che:

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione

Pertanto, le imprese iscritte in categoria 4 e 2-bis, potranno continuare ad operare dal 1° Gennaio 2021, in forza della propria iscrizione all’Albo, raccogliendo anche quei rifiuti che diventano urbani.

Ma quali sono i nuovi interrogativi che le imprese pongono oggi dopo la lettura delle delibera?

In maniera abbastanza intuitiva ci si chiede se la delibera in questione non abbia di fatto aperto un transitorio il cui termine al momento non è dato conoscere. Ma soprattutto, quale sarà la conclusione di questo transitorio?

Tutte le imprese che intendono operare sul mercato effettuando la raccolta e trasporto di rifiuti divenuti ormai urbani dovranno obbligatoriamente iscriversi in una delle sottocategorie 1? La prosecuzione di tali attività giustifica il costo?

Non possiamo infatti dimenticare che i requisiti di accesso alla categoria 1 e delle relative sottocategorie segue delle logiche diverse da quelle della categoria 4. Mentre quest’ultima prevede delle classi che sono dimensionate in funzione delle tonnellate annue gestibili, la categoria 1 presenta delle classi che sono dimensionate sulla popolazione servita.

Quindi la vera domanda è: un’azienda di trasporto che intende raccogliere rifiuti divenuti urbani su un’area metropolitana come Roma o Milano o Venezia, solo per citarne alcune, direttamente dalle sedi delle imprese, dovrà dotarsi di quale classe?

E’ lecito attendersi una rimodulazione delle sottocategorie 1 avvicinandole alle logiche dimensionali della categoria 4?

Ovviamente in questo momento questi interrogativi non hanno alcuna risposta ed occorrerà attendere le future comunicazioni dell’Albo per comprendere quali nuovi investimenti le imprese dovranno fare per poter continuare a svolgere il proprio lavoro.

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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