Con nota C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14 del 1 luglio 2018 il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha comunicato di aver ricevuto il testo degli emendamenti all’ADR (che saranno contenuti nell’edizione 2019), predisposti dal WP.15 e inviati alle Parti contraenti.
Il corposo testo degli emendamenti (73 pagine) è contenuto nei documenti: ECE/TRANS/WP.15/240, ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1 e ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1.
Qualora le Parti contraenti non presentino obiezioni entro il 1 ottobre 2018, il nuovo testo ADR 2019 così emendato entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.
La norma dovrà poi essere recepito dal nostro paese per la regolamentazione del trasporto interno.
In anteprima, per i lettori di PortaleRifiutiSpeciali.it, le prime interessanti modifiche di cui tener conto dal prossimo anno:
ESENZIONI TOTALI (Paragrafo 1.1.3)
A partire dal 1 gennaio 2019 i casi di non applicazione della norma di cui al paragrafo 1.1.3.1 lettera b), sono abrogati!
Si tratta della possibilità, ad oggi ancora in essere, di trasportare senza l’applicazione della norma ADR, macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento se non compresi nella lista delle merci pericolose (tabella ‘A’) purchè sia fatto tutto il possibile per evitare la fuoriuscita di materiale pericoloso nelle normali condizioni di trasporto.
Esenzione questa di cui si è molto abusato fino ad oggi!
CONSULENTE ADR: NOMINA (Paragrafo 1.8.3)
Un’ importantissima modifica riguarda i casi di nomina del consulente ADR, che come noto, è figura professionale obbligatoria ex lege ai sensi del D.lgs. 35/2010.
Nel testo degli emendamenti approvati si legge al capitolo 1.8.3.1:
Before “carriage”, insert “consigning,”
La nomina del consulente ADR diventerà obbligatoria quindi anche per lo speditore che non si occupa di imballaggio, carico, scarico e movimentazione connessi alle operazioni di trasporto di merci pericolose.
Le aziende avranno tempo fino al 31/12/2022 per mettersi in regola.
SECURITY (Paragrafo 1.10)
Al paragrafo 1.10.3 è stata aggiunta una nota che prevede la possibilità da parte delle autorità competenti di implementare disposizioni in materia di Security ulteriori rispetto a quelle previste dall’ADR per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1 dell’accordo ADR.
CLASSE 8 – MATERIE CORROSIVE (Paragrafo 2.2.8)
Con la nuova edizione 2019, l’ADR prevede una procedura alternativa per l’assegnazione del gruppo di imballaggio alle miscele della classe 8: la “Procedura per tappe successive”, simile a quella del CLP per la classificazione delle miscele basata sull’applicazione dei principi ponte o su un metodo di calcolo, qualora non esistano dati per la miscela in quanto tale.
La nuova procedura di assegnazione del gruppo di imballaggio prevede l’introduzione dei concetti di concentrazione limite generica e specifica che, pero`, non coincidono con quelli del CLP!
LISTA MERCI PERICOLOSE (Paragrafo 3.2.1)
Nella lista delle merci pericolose (tabella A) della sezione 3.2.1 sono state apportate diverse modifiche per talune rubriche a livello di aggiunta/eliminazione di disposizioni speciali, nuove istruzioni di imballaggio, aggiunta di nuove disposizioni speciali per il trasporto in cisterna, uso di BK2, ecc.
Sono state, poi, aggiunte ben 15 nuove rubriche per:
- Solido tossico, infiammabile, inorganico n.a.s.
- Articoli contenti merci pericolose n.a.s. (gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, materie comburenti, ecc.)
Una nota particolare per la rubrica UN 3363 (merci pericolose contenute in macchinari), fino ad oggi non sottoposto alla norma ADR, il cui destino cambia in quanto dal 1° gennaio verrà regolamentata dall’Accordo.
DOCUMENTO DI TRASPORTO (Paragrafo 5.4)
Il paragrafo 5.4.1.1.1 – lettera f) – nota 1, viene modificato come segue:
“Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantita` totale ed il valore calcolato di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4”
I conteggi effettuati per la valutazione dell’esenzione ex paragrafo 1.1.3.6, andranno esposti all’interno del documento di trasporto.
CARICO /SCARICO/MOVIMENTAZIONE (Paragrafo 7.1)
Previsto l’introduzione di un nuovo paragrafo (7.1.7) che riguarda le disposizioni speciali applicabili al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1, ai perossidi organici della classe 5.2 e alle altre materie/sostanze soggette a controllo della temperatura.
In funzione del tipo di recipiente (IBC o cisterna), la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza sono determinate in funzione della temperatura di decomposizione auto accelerata (TDAA) o temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA) a seconda del caso.
Ulteriori approfondimenti saranno pubblicati nelle prossime settimane.