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Certificazione del peso per i contenitori: si parte

Firmato finalmente dal Ministero lo scorso 5 maggio, il decreto dirigenziale 5 maggio 2016 – n. 447 che detta, dal 1° luglio 2016, i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite a trasporto dei container.
Il Decreto si occupa in particolare dell’annoso e sentito problema della certificazione del peso lordo dei contenitori marittimi.
Dal 1° luglio 2016 sarà obbligatoria la pesatura dei container, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” – VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass), prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.
Il decreto, tra le altre previsioni, introduce il concetto di tolleranza sui criteri di pesatura, individuando un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari previsti, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.
Inoltre è prevista in sede di controlli e verifiche effettuati in porto dopo la prima pesatura, una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.
E’ in corso la predisposizione di una circolare esplicativa da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto sulle procedure discendenti dall’applicazione del decreto.

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ADR 2017: E’ TUTTO PRONTO

Con nota C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14 del 1° luglio 2016 il Segretario Generale dell’ONU comunica di aver ricevuto dal Portogallo (in quanto l’esperto portoghese è il Chairman del WP.15) il testo dei nuovi emendamenti all’ADR.

Se entro tre mesi (1 ottobre 2016) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti il testo risulterà definitivamente approvato ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 (1 luglio 2017, per effetto dei sei mesi di transizione previsti ai sensi del paragrafo 1.6.1.1 – ADR 2017).
Ricordo che per il trasporto nazionale bisognerà invece aspettare il recepimento italiano da parte del nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la pubblicazione in GU.

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ADR ACCORDO MULTILATERALE M287

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287

Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).

Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.

Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.

Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

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Italia firma due nuovi accordi multilaterali ADR.

Il nostro paese ha firmato altri due Accordi multilaterali ai sensi del Capitolo 1.5 – ADR:
M299 e M302
L’accordo M299 permette, a certe condizioni, di poter trasportare, da un deposito temporaneo alla destinazione finale, gas e liquidi elencati nella tabella 4.1.4.1 dell’istruzione di imballaggio P200 e contenuti in recipienti a pressione ricaricabili, importati in accordo con 1.1.4.2 e approvati dal Dipartimento dei Trasporti USA.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M299e.pdf
L’accordo M302 permette, in deroga ai capitoli 4.1 e 6.2, ma a certe condizioni, di trasportare Idruro di magnesio in sistemi trasportabili di stoccaggio (fasci di tubi) per idrogeno.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M302e.pdf

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