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ADR ACCORDO MULTILATERALE M287

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287

Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).

Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.

Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.

Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

Di seguito una traduzione non ufficiale dello stesso:

1.          INTRODUZIONE

1.1   L’accordo è applicabile esclusivamente alla raccolta e il trasporto di rifiuti effettuati in conformità alla    legislazione applicabile ai rifiuti.

1.2   In deroga alle disposizioni ADR, il trasporto di rifiuti costituiti da merci pericolose o che contengono merci pericolose è ammesso alle condizioni di cui alle sottostanti sezioni da 2 a 7.

1.3   Questo Accordo non si applica al trasporto di rifiuti appartenenti alle classi 1. 6.2 e 7.

2.          CLASSIFICAZIONE

2.1      Assegnazione semplificata

L’assegnazione in accordo al 2.1.3.5.5 ADR può anche essere applicata a:

a) UN 1950 – RIFIUTI DI AEROSOL (bombolette spray, ndr);

b) La classificazione come sostanza liquida, se non può essere escluso lo sviluppo di una fase liquida.

2.2      Errata miscelazione con altri materiali

La miscelazione errata di rifiuti che , in accordo con ADR, sono assegnati ad un numero ONU oppure sono esenti dall’ADR, con altri materiali classificati diversamente, non deve essere considerata a meno che non si preveda una reazione pericolosa o un impatto signifcativo sul grado di pericolo del carico totale causati dal materiale miscelato.

2.3      Medicinali

La disposizione speciale ADR n. 601, si applica ai rifiuti di medicinali anche se questi non sono più confezionati negli imballi previsti per la distribuzione o la vendita al dettaglio.

3.         IMBALLAGGI
3.1      Devono essere impiegati gli imballaggi specificati per i numeri ONU pertinenti nella tabella A del capitolo 3.2 ADR

3.2      Per i rifiuti seguenti, possono anche essere utilizzati imballaggi scaduti o che non sono sottoposti a prove:

a) rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio III;

b) rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio II che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella dell’allegato al presente Accordo per numeri ONU e descrizioni (vedere tabella in allegato al documento, ndr).

3.3      Gli imballaggi possono avere piegature o ammaccature. Le loro condizioni ed il contenuto cosi come le modalità di trasporto non devono pregiudicare la conformità alle disposizioni di protezione della sezione 4.1.1 ADR.

3.4     In deroga alla disposizione speciale ADR n. 663, UN 3509 – imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, possono contenere dei residui, che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto svuotamento e che non possono essere rimossi senza un ulteriore sforzo.
4.  TRASPORTO ALLA RINFUSA

Per il trasporto alla rinfusa si applicano le seguenti deroghe:

4.1    UN 1950 rifiuti di aerosol, esclusi quelli non a tenuta o severamente danneggiati, possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, container chiusi o  grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati. Non devono essere protetti contro fuoriuscite accidentali se sono attuate misure per prevenire lo sviluppo di pressioni pericolose o la formazione di atmosfere pericolose. Deve essere assicurato, attraverso misure costruttive o diverse (come l’impiego di materiali assorbenti o bacini di contenimento) che non ci saranno perdite di liquidi dai compartimenti di carico dei veicoli o dai container, durante il trasporto. Prima del carico, i compartimenti di carico dei veicoli o i container, inclusi i relativi equipaggiamenti, devono essere ispezionati per accertare eventuali danni. Veicoli o container con compartimenti di carico danneggiati non devono essere carticati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei containers non devono essere caricati al di sopra del livello delle pareti lateral

4.2    UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati secondo BK1 o VC1 invece che BK2 o VC2, purchè tutte le altre condizioni rimangano le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di sostanza pericolosa per l’ambiente.

5.    MARCATURA DEI COLLI

Le disposizioni del capitolo 5.2 dell’ADR sulla marcatura dei colli si applicano con le deroghe seguenti:

5.1     Le etichette possono essere attaccate al collo come prescritto al 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche in quei casi i cui i requisiti ivi specificati non sono soddisfatti.

5.2     Il marchio sostanza pericolosa per l’ambiente non è richiesto.

6.    INFORMAZIONI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Le disposizioni della  sezione 5.4.1 ADR sulle informazioni che devono figurare nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:

6.1   La quantità della merce pericolosa in accordo al 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere STIMATA.

6.2   Per mezzi di contenimento vuoti in accordo al 5.4.1.1.6 ADR, può essere indicata una descrizione generale efficace del carico pericoloso o di una parte di esso, invece delle specifiche del 5.4.1.1.1 (e) ADR, senza indicare il numero di articoli.

6.3   Non è richiesta l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” prevista al 5.4.1.1.18 ADR.

6.4   Nel documento di trasporto occorrerà aggiungere la seguente dicitura addizionale: “TRASPORTO IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL 1.5.1 ADR (M287)”

7.         ALTRE MISURE

7.1     Le disposizioni transitorie del 1.6.1.30 si applicano senza limiti di tempo.

7.2     Si applicano tutte le altre prescrizioni dell’ADR.

8.         CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo accordo si applica dal 2 agosto 2015 al 1 agosto 2020 al trasporto tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato questo accordo a meno che sia revocato prima della scadenza da almeno uno dei firmatari, nel quale caso rimane applicabile solo per i trasporti tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato, ma non revocato questo accordo, sul loro territorio, fino a quella data.

VIENNA, lì 26 giugno 2015

(Sottoscritto dall’Autorità competente italiana il 10/06/2016)

DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Tutte le imprese che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi classificati ADR (solo per il trasporto stradale, ndr) e tutte le figure professionali collegate ad esse (produttori, speditori, caricatori, consulenti adr, ecc..)

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Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

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