Oli usati Articolo 31 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

1. Dopo l’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 216-bis

(Oli usati)

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell?articolo 184,  nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l?ordine di priorita’ di cui  all’articolo  179, comma 1.
2.  Fermo  quanto  previsto  dall’articolo   187,   il   deposito temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:

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Articolo 30 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni  dal  ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Alle  attivita’  di cui  al  presente  articolo  si  applicano  integralmente  le   norme ordinarie per il recupero e lo  smaltimento  qualora  i  rifiuti  non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di  quanto  previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “e  di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

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Articolo 29 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 215, comma 1 del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni  dal  ricevimento  della comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2  e
3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in  considerazione  le migliori tecniche disponibili,”.

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Sgombero della neve Articolo 28 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Attivita’ di sgombero della neve)

1. Dopo l’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, e’ inserito il seguente: “Articolo 214-bis

(Sgombero della neve)

1. Le attivita’ di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai  fini della lettera a) comma 1 dell’articolo 183.”.

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