Articolo 19 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 197 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “Nell’ambito delle  competenze  di cui al comma  1,  le  province  sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici” sono inserite le seguenti: “gli  enti  e  le  imprese  che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: “5-bis. Le  province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui  al  presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della  frequenza degli  stessi,   delle   registrazioni   ottenute   dai   destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.

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Articolo 18 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  “,  rifiuti”  sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h),  le  parole:  “delle  tipologie”  sono soppresse;

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Spedizioni transfrontaliere di rifiuti Articolo 17 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 194

(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato della  Citta’  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano e dalla  Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3.  Fatte  salve  le  norme   che

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Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

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