Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Articolo 15 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 187

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E’ vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti caratteristiche  di  pericolosita’  ovvero  rifiuti  pericolosi   con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita’,  tra loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo’   essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

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Articolo 14 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 186, comma 7-ter, secondo  periodo,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita’ nelle quali non vengono usati agenti o reagenti  non  naturali”  sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di  cui all’articolo 184-bis”.

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Rifiuti Articolo 13 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 185

(Esclusioni dall’ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione,  ove  sia  certo  che

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Articolo 11 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a),  dopo  la  parola  :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b)  i rifiuti  derivanti  dalle  attivita’  di  demolizione,   costruzione, nonche’ i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita’  di  scavo,  fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;

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