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Definite le regole per la presentazione e la compilazione del MUD 2022: scadenza al 21 maggio 2022

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2022 – Suppl. Ordinario n. 4 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022“.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

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News

MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2022, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2021 è il 21 maggio 2022 come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021.

Il nuovo modello di presentazione del MUD che sostituisce integralmente quello precedente è stato “disegnato” per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea con particolare riferimento alle novità che sono state introdotte con il recepimento del pacchetto economia circolare.

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la Tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità dei rifiuti si riferisce alla capacità di seguire il percorso di un particolare flusso di rifiuti dall’origine al destino finale. Questo processo è importante per garantire che i rifiuti vengano gestiti in modo responsabile e conforme alle normative ambientali, sanitarie e di sicurezza.

La tracciabilità aiuta a prevenire il traffico illegale di rifiuti, a monitorare il rispetto delle norme e a promuovere la trasparenza nel settore della gestione dei rifiuti.

Ecco alcuni aspetti chiave della tracciabilità dei rifiuti:

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Una netta distinzione tra stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Secondo quanto descritto dall’art.  183, lett. aa), lo stoccaggio dei rifiuti è l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti nonché delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.

Diversamente, la lett.  bb) dello stesso articolo definisce il deposito temporaneo come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le Categorie omogenee ed il quantitativo posto in deposito e l’aspetto temporale del deposito stesso. In ogni caso, che il deposito si riferisca ai rifiuti pericolosi o ai rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno!
L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo regolare configurandosi di fatto in un deposito incontrollato, ciò avviene quando il deposito non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. In tal caso lo stesso esula dai confini della definizione di deposito temporaneo e viene quindi sanzionato a seconda dei casi o come illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs.. n. 152 del 2006, art. 255 o come reato contravvenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

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