Aspettando il primo ottobre con molta curiosità, ricordiamo che proprio un anno fa, per la prima volta si sentiva parlare del Sistri.
Da un punto di vista operativo è praticamente impossibile partire il 1° ottobre, visto che i ritardi nella consegna delle USB e delle Black Box non possono garantire la piena operabilità delle aziende operanti nel settore. Riteniamo pertanto che una cosa sensata sia un lungo periodo di “prova” in cui coesisteranno il vecchio ed il nuovo sistema in attesa del MANUALE OPERATIVO citato nelle Linee Guida SISTRI (documento ricordiamo non ufficiale e quindi senza valore legale) ad oggi mai pubblicato.
Bisognerà quindi attendere eventuali comunicazioni del Ministero dell’Ambiente che arriveranno (si spera) non prima del 1°Ottobre!
Autore: Mariano Fabris
Sistri e Gestione dei Rifiuti
Il 1° ottobre, (scadenza prorogata dal Dm 9 luglio 2009), salvo ulteriori proroghe dell’ultimo momento, il SISTRI sarà ufficialmente operativo.
Tranne pochissime imprese dell’area IT, (le quali hanno partecipato al Test di prova del sistema) nessuna azienda coinvolta nella gestione è stata messa nella condizione di provare ad utilizzare il Sistema nelle sue funzionalità.
Ci si aspetta quindi un titubante avvio da parte degli operatori, che avranno modo fin da subito di verificare l’efficienza del sistema.
DECRETO 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
E’ stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale ( n.219 del 18.09.2010), il decreto del Ministero dello Sviluppo economico,che individua le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Le Regioni avranno 90 gg di tempo per adeguare, se necessario, le proprie normative alle linee guida.
A seconda della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile, gli impianti potranno essere autorizzati con diverse procedure, DIA Autorizzazioni uniche e anche con semplici comunicazioni all’ente locale competente.
Art. 245 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il
proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento
della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.
La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per