Art. 248 Controlli. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle
misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante

Approfondisci

Art. 247 Siti soggetti a sequestro. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto può
autorizzare l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.

Approfondisci

Art. 246 Accordi di programma. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma
stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere
definiti con

Approfondisci

Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 38 del 15/02/1997 Il Presidente della Repubblica Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive dell’Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione; Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse; Visto l’articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

read more

Approfondisci