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MUD 2016: Confermato il Modello Utilizzato nel 2015

Si potrà utilizzare anche nel 2016 il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale – serie generale — n. 299 del 27 dicembre 2014) e già utilizzato per le dichiarazioni presentate nel 2015.

Questo quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2015.

Rimangono pertanto immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria ed i soggetti obbligati.

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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Pile ed accumulatori al cadmio

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere  utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore  di mercurio, e che  abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(16G00035) in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20  novembre 2013, che modifica

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Commercio ambulante e Trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi.

Il nuovo anno vede la novità del c.d. Collegato Ambientale, di recente entrato in vigore.

Le novità della legge sono diverse, per cui si procederà ad una disamina nel corso delle varie newsletter.

Di rilievo l’art. 30 «Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi», che va ad aggiungere, all’art. 188 del TUA, un nuovo comma 1 bis:

“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”.

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