OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Il trasporto ADR di rifiuti di amianto

L’amianto è un minerale naturale a base di silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli: crisotilo (o amianto bianco), amosite (o amianto bruno), crocidolite (o amianto blu), tremolite, antofillite e actinolite.

La produzione e la lavorazione dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992, e per valutare l’assenza di amianto nei pannelli è necessario eseguire analisi chimiche dedicate.

Il Regolamento CLP colloca l’amianto al numero EINECS 650-013-00-6, che comprende tutte le forme di asbesto presenti, classificandole come cancerogene di categoria 1 A con codici di identificazione di pericolo H350 (può provocare il cancro) e H372 (provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta).

Sotto il punto di vista della gestione dei rifiuti, l’amianto (correttamente incapsulato, imballato ed etichettato) deve essere codificato con il codice CER

Approfondisci

ADR_2017

Equipaggiamento ADR

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:

Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:

il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.

Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve

Approfondisci

Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

read more

Approfondisci

adr_2016_cadmio_limitazioni

Modifica nella limitazione della commercializzazione del cadmio

Lo scorso 16 febbraio 2016, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), riguardo la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, per quanto riguarda il cadmio.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: http://bit.ly/1UcIQfd

Approfondisci