A giugno 2018 sono stati pubblicati sul sito dell’UNECE, gli emendamenti in bozza che, se approvati, modificheranno dal 1° gennaio 2019 l’accordo ADR.
Oltre all’inserimento di nuovi numeri ONU e quindi merci assoggettabili alle prescrizioni dell’Accordo ADR e le consuete modifiche per l’aggiornamento al progresso tecnico, le tre novità che ho trovato più interessanti e che verosimilmente troveremo nel prossimo ADR 2019 sono:
- Viene specificato l’obbligo da parte dello speditore di nominare il consulente ADR. Questo atto, per certi versi scontato, dovrebbe garantire maggiore presa di coscienza da parte di chi, fino ad oggi, si riteneva “escluso dall’ADR” perché non coinvolto in operazioni di carico, scarico ed imballaggio;
- Aggiornamento dei criteri di classificazione della classe 8 (materie corrosive). Fino ad oggi, la classificazione e l’assegnazione del gruppo di imballaggio per le miscele avveniva come risultato di test per la verifica degli effetti della miscela sui tessuti cutanei, oppure sulla velocità di corrosione su determinate superfici metalliche, richiedendo. Il nuovo ADR introduce due diversi approcci di classificazione, uno basato sui principi ponte e uno basato sulla classificazione delle sostanze. Questi due metodi si applicano quindi quando i test sulle miscele non sono disponibili ma devono seguire un percorso logico ben definito. Attenzione che per quanto i nuovi criteri richiamino le modalità del Regolamento CLP, essi non coincidono completamente con il Regolamento CLP stesso.
- Aggiunta della sottosezione relativa alle disposizioni speciali applicabili al trasporto delle sostanze autoreattive (classe 4.1), perossidi organici (classe 5.2) e altre sostanze che sono soggette a controllo della temperatura. Presente nel capitolo 7.1, questa sottosezione a mio avviso copre una mancanza operativa e procedurale per questa serie di particolari merci pericolose.
Per la lettura delle bozze, rimando al sito istituzionale.
read more
Approfondisci