ADR: Italia firma due nuovi accordi multilaterali!

trasporto via mare merci pericoloseIn data 20 luglio 2015, il nostro governo ha firmato due nuovi accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5.1 ADR, l’M273 e l’M284, i cui testi sono riportati integralmente in lingua inglese perchè non ancora tradotti:

M273: By derogation from the provisions of subsection 5.2.1.1 ADR gas cylinders marked with a UN number in accordance with the provisions of ADR applicable up to 31 December 2012 and which do not confirm to the requirements of 5.2.1.1 regarding the size of the UN number and of the letters “UN” applicable as from 1 January 2013 may continue to be used until the next periodic inspection.
This agreement shall be valid until 30 June 2019 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement.

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Pubblicato in G.U.C.E. del 24 luglio 2015 il Reg.1221/15/CE che modifica il Reg. CLP

regolamento CLPE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio 2015 il Reg.1221/15/CE che modifica il Reg.1272/08/CE (“CLP”) ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico; sostanzialmente vengono modificate le classificazioni di alcune sostanze (acido nitrico, fosfuro di calcio, arseniuro di gallio, acidi carbossilici vari, imidazolo).

Fonte:  http://eur-lex.europa.eu

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IMDG CODE 37-2014

ADRDal 1 gennaio 2016, diventa obbligatorio applicare il nuovo emendamento al codice IMDG, il 37-2014, per le spedizioni via mare (nazionali e internazionali) di merci pericolose.
Ricordo che la nostra Autorità nazionale con Circolare del 03/03/2015, ha anticipato l’applicazione di una specifica norma prevista dal nuovo emendamento che fa riferimento alla non applicabilità del codice per le spedizioni di materie pericolose per l’ambiente (UN 3077/UN 3082) quando confezionate in imballi con contenuto inferiore o uguale a 5 kg/5 lt posto che sia garantita la sicurezza dell’imballo ai sensi dei paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 – IMDG 37-2014.
A breve tutte le novità più importanti

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ADR 2017 NEWS!

ADR tabelleLa prossima edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (19° ed.), non ancora pubblicata, conterrà una nuova norma a favore dei liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l’ambiente, sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN 3077.
Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l’ambiente, confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt., saranno esenti dalla normativa se saranno in grado di rispettare le disposizioni d’imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).
La norma in questione entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016
A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.

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