I residui di demolizione non sono sottoprodotti

L’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dal d. lgs. n. 152/2006, art. 184-bis, co. 1, lett. a) per i sottoprodotti, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno sempre classificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Essi infatti derivano dalla demolizione di un edificio, che non costituisce un processo di produzione.

Cass. pen., sentenza del 28.07.2015

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Come qualificare il calcestruzzo in esubero, che torna nello stabilimento di produzione

calcestruzzoCostituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, perché si tratta di rifiuto e non di sottoprodotto. Il materiale di cui si discute è quello che rientra nello stabilimento dopo la consegna alla clientela e che viene definito con espressioni quali “calcestruzzo in esubero”. Si tratta, dunque, di materiale che, ricavato dal processo produttivo, viene poi trasportato all’esterno dello stabilimento e consegnato al cliente. All’esito della consegna la betoniera rientra nello stabilimento, dove il materiale viene sottoposto a successivo trattamento. Tale materiale assume la natura di vero e proprio rifiuto nel momento in cui l’acquirente/destinatario della consegna non lo riceve, lasciandolo al trasportatore e manifestando così, inequivocabilmente, l’intenzione di disfarsene, certamente rilevante, atteso che, come è noto, secondo la definizione datane nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), nell’attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. La Corte precisa, altresì, che, pur volendo ipotizzare una diversa situazione, nella quale il prodotto non entra di fatto nella disponibilità del cliente, che si limita a ricevere il solo quantitativo esatto di calcestruzzo necessario alle sue esigenze e, conseguentemente, non se ne disfa, deve osservarsi che detto materiale, nel momento in cui rientra nello stabilimento, non sembra mantenere la “stessa natura del calcestruzzo prodotto e caricato sul mezzo di trasporto”, perché, se così fosse, non si spiegherebbe per quale motivo non venga nuovamente commercializzato anziché essere sottoposto ad uno specifico trattamento (di separazione dell’acqua e del cemento dagli aggregati ovvero di frantumazione del materiale dopo l’essiccazione) prima di essere reimpiegato per la produzione di altro calcestruzzo.

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È possibile la “proroga” dell’autorizzazione ambientale

autorizzazione ambientale unicaL’art. 208, co. 12, del D. Lgs. 152/2006 non indica la durata del rinnovo, ma ove anche dovesse ritenersi che nel prevedere il rinnovo il legislatore abbia implicitamente supposto che lo stesso abbia una durata pari a quella della prima autorizzazione, vale a dire dieci anni, non si rinviene alcuna valida ragione per la quale debba escludersi categoricamente la possibilità di proroga dell’autorizzazione per un periodo limitato, in luogo del rinnovo, qualora, nonostante la sussistenza di problemi nella gestione che potrebbero portare al diniego del rinnovo, vi sia l’impegno del soggetto gestore ad una imminente soluzione degli stessi, così come avvenuto nel caso di specie. TAR Toscana sentenza del 01.06.2015

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La Provincia è obbligata ad individuare il responsabile dell’inquinamento, anche in caso di bonifica volontaria da parte del proprietario incolpevole

bonifica terrenoLa facoltà di intervento spontaneo da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del TUA in un procedimento di bonifica non elide il dovere della Provincia di attivarsi per l’individuazione dell’autore dell’inquinamento. Tale assetto è confermato dall’art. 253, che, nel prevedere, a tutela delle finanze dell’ente locale, che, qualora le spese di ripristino siano sostenute dall’amministrazione, si costituisce un onere reale sul sito precisa che tanto il privilegio, quanto la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ne deriva che il compimento da parte dell’amministrazione dell’attività diretta ad accertare il responsabile non è solo obbligatoria, a tutela della posizione del proprietario incolpevole, ma è condizione per l’attivazione del privilegio speciale e per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario medesimo. Tar Lombardia sentenza del 15.04.2015

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