Percorsi-Ambientali

Novità Normative e Criticità in Materia di Rifiuti e Economia Circolare

Evento Patrocinato dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Catania

Il seminario sarà l’occasione per commentare insieme queste conclusioni e valutarne gli effetti da un punto di vista pratico. Il tema riguarda la classificazione dei rifiuti con codice a specchio. Altri temi affrontati sono relativi alla cessazione della qualifica del rifiuto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 e la questione fanghi di depurazione in agricoltura.

La partecipazione all’evento è gratuita.  Prenotazione obbligatoria: segreteria@feiana.it

Secondo la cd. teoria della certezza, la procedura per la classificazione dei rifiuti con codici a specchio deve essere tale da fornire la prova certa che tutte le sostanze pericolose presenti in un rifiuto siano identificate attraverso la caratterizzazione qualitativamente e quantitativamente precisa del rifiuto, in modo che la non pericolosità sia dimostrata in concreto.

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Rifiuti speciali assimilati agli urbani: per l’esenzione dalla tassa si deve produrre copia del contratto con la ditta incaricata o delle fatture

Il MUD e i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, in mancanza di specifica contestazione al riguardo.

Ma tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di

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L’avviso per le analisi di laboratorio non deve essere necessariamente consegnato al legale rappresentante

L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.

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La delega di funzioni in campo ambientale non è più sottoposta al requisito della necessità

Il requisito della necessità della delega di funzioni in campo ambientale, tale per cui essa è operante sotto il profilo penale solo se il trasferimento delle funzioni è giustificato in base alle dimensioni dell’impresa, oggi non è più attuale.

Ed infatti a seguito della normativizzazione dell’istituto della delega nel cd. Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua “necessità”, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche

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