L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?

Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato.

Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose).

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C’è l’obbligo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per gli impianti di frantumazione dei materiali di cava

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, prescrive espressamente che per tutti gli stabilimenti produttivi di emissioni in atmosfera debba essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della parte quinta del medesimo d. lgs., prevedendo altresì le condizioni che debbono sussistere acciocché la richiesta autorizzazione sia rilasciata.

Il successivo art. 279 prevede a sua volta che chi inizi ad installare ovvero ponga in esercizio uno stabilimento produttivo di immissioni in assenza della predetta autorizzazione ovvero prosegua l’attività dopo che l’autorizzazione sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata, incorra nella sanzione penale.

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Le acque piovane di dilavamento, se contaminate, sono reflui industriali

Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante).

L’art. 74 TUA, alla lett. h), stabilisce che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

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Come si intende il requisito della “popolazione complessivamente servita” ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Come è noto la categoria 1 di iscrizione all’Albo gestori ambientali è suddivisa in sei classi ex D.M. 28 aprile 1998, n. 406 a seconda della popolazione complessivamente servita. La Corte di Cassazione nella sentenza in commento precisa come vada inteso il predetto requisito, se cioè esso va riferito alla popolazione del singolo comune di cui l’impresa gestisce il servizio di raccolta e trasporto ovvero al totale degli abitanti di tutti i comuni serviti. A seconda della soluzione si rischia di incorrere nella responsabilità penale per gestione abusiva di rifiuti. Cass. pen. sentenza del 17.10.2014

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