Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a  modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito

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Scarti delle lavorazioni e Attività di recupero Sottoprodotto o Rifiuto

Negli ultimi trent’anni la definizione di “rifiuto” ha assunto una grande importanza, gli oggetti o le sostanze definite “rifiuti” sono disciplinate al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente. La definizione di rifiuto è applicata, valutando caso per caso. Nella maggior parte dei casi è facile stabilire quel che è rifiuto e quel che non lo è. Pur tuttavia, l’interpretazione di questa definizione ha sollevato non poche questioni.

Con modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dell’articolo 184 (Articolo 184-bis), viene in parte modificata la definizione di rifiuto e sottoprodotto.

Un materiale si qualifica come sottoprodotto solo se

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Pubblicata la Direttiva 2010/61/UE recepimento di ADR RID e ADN 2011

Emanata la direttiva 2010/61/UE del 2 settembre 2010, pubblicata sulla GUUE L 233 del 3 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L’allegato I, sezione I.1
L’allegato II, sezione II.1
L’allegato III, sezione III.1

Rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali inerenti al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o vie navigabili.
Le disposizioni aggiornate e le versioni modificate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011.

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Possibilità di iscrizione in unica categoria cat 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Soppressione delle garanzie fideiussorie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi in categoria 5 “rifiuti pericolosi” rimane soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, non più richieste invece per l’iscrizione alla categoria 4 “rifiuti speciali non pericolosi” e per la categoria 1 “rifiuti urbani pericolosi”.
Ne consegue che le imprese e gli enti iscritti nelle rispettive categorie 4 e 5 potranno richiedere la cancellazione dalla caytegoria 4 e la revoca delle fideiussioni prestate a favore dello stato, riportando nella categoria 5 le tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli iscritti nella categoria 4 “rifiuti non pericolosi”.

Da tenere in considerazione invece il totale della quantità di rifiuti gestiti durante l’anno, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto se supera la  soglia massima prevista dalla

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