Sacchetti di plastica: non sono gratuiti

Ciclicamente ritorna la questione sacchetti di plastica nei supermercati: devono essere a disposizione gratuita dei consumatori o no? Ripetiamo che i sacchetti di plastica possono essere venduti nei supermercati e negozi.
E' fasulla la notizia di una legge di abolizione del costo del sacchetto. L'informazione errata, che ha generato una serie di contestazioni tra consumatori e negozianti, è generata da un equivoco che vogliamo definitivamente chiarire.

Dal 1 gennaio del 1997, il decreto legislativo n.22 sui rifiuti ha abolito la tassa sul materiale utilizzato per la fabbricazione dei sacchetti, ma non ha abolito il costo dei sacchetti che il commerciante puo' addebitare al consumatore (decreto ministeriale 14.1.72). Semmai il prezzo può essere diminuito del 10%, perché tale era la tassa gravante sul busta, ma non c'è nessun obbligo per il venditore di effettuare questo sconto né di fornire gratuitamente il sacchetto di plastica.

read more

Approfondisci

Informazioni ambientali per i residui dei fitosanitari

Le informazioni relative ai residui di un prodotto fitosanitario sulle piante sono informazioni ambientali. Perché la nozione di informazione ambientale – contenuta nella direttiva di Arhus del 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale – deve essere interpretata in modo da ricomprendere anche le informazioni fornite nell’ambito di una procedura nazionale di autorizzazione di un prodotto fitosanitario. In questo caso un’autorizzazione richiesta al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, o di un suo componente o di un suo prodotto di degradazione, contenuta in cibi o bevande.
Questa è la risposta che l’avvocato generale Juliane Kokott della Corte di giustizia europea fornisce al quesito posto dal Tribunale commerciale olandese relativo all’accesso alle informazioni sui residui di un prodotto fitosanitario sulle piante di insalata, le quali sono state presentate nel corso della procedura di autorizzazione di tale prodotto (il «Previcur N» della «Bayer»).
Nel 1999, però, le autorità competenti olandesi hanno modificato la quantità massima ammissibile di residui sull’insalata e nell’insalata della sostanza attiva denominata propamocarb, fissandola a 15 mg/kg. Quindi nel 2005, alcune associazioni chiedevano informazioni sulla base delle quali era stata adottata la decisione relativa alla determinazione dell’anzidetta quantità massima di residui. Ma la commissione per l’autorizzazione degli antiparassitari ha rifiutato la richiesta e ha negato l’accesso agli studi sui residui e ai protocolli sulle sperimentazioni in campo che erano stati prodotti nel corso della procedura per la determinazione della quantità massima di residui.
Secondo la commissione nazionale, gli studi contengono, da un lato, la determinazione della quantità (massima) ammissibile di propamocarb che può riscontrarsi sull’insalata o nell’insalata dal punto di vista di una buona pratica agricola e della salute pubblica e, dall’altro, l’accertamento che il prodotto Previcur N, in caso di osservanza delle prescrizioni legislative d’uso e delle istruzioni legislative per l’uso, soddisfa i presupposti di legge. Mentre la Bayer sostiene che gli studi e i protocolli contengono sostanzialmente informazioni su sperimentazioni in campo con il prodotto fitosanitario e una valutazione statistica. Questi documenti indicherebbero solo le quantità di prodotto che residuano sulle piante in caso di un suo uso corretto. Gli effetti del prodotto, nonché gli eventuali rischi per la salute della sostanza attiva sarebbero invece analizzati in altri studi.
Ma secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia europea gli studi e i protocolli costituiscono informazioni ambientali perché rientrano nella categoria delle informazioni concernenti la contaminazione della catena alimentare.
La nozione di informazione ambientale – quella della direttiva di Arhus del 2003 – comprende qualsiasi informazione concernente lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso. E l’elenco degli elementi dell’ambiente non è tassativo, ma soltanto esemplificativo.
C’è da dire però che gli elementi dell’ambiente elencati non descrivono singoli oggetti o esemplari, bensì entità astratte dell’ambiente: l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, nonché la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi. Si tratta di elementi strutturali che conformano l’ambiente o determinati settori dell’ambiente. Quindi in base a ciò, le piante di insalata in quanto tali non rientrano in questo elenco, mentre vi rientra il concetto generale di colture agricole.
La nozione di ambiente del diritto dell’Unione non è, tuttavia, sempre limitata all’ambiente naturale. Ad esempio, la valutazione dell’impatto ambientale ricomprende, tra l’altro, gli effetti sulla popolazione e sui beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico.
Inoltre distinguere tra ambiente naturale e ambiente artificiale non sarebbe molto sensato nemmeno da un punto di vista pratico, perché in Europa non ci sono quasi più settori dell’ambiente che non siano più o meno intensamente influenzati dall’uomo.
Dunque, per quanto riguarda le colture agricole, esse sono da ricondurre in ogni caso all’ambiente quando entrano in interazione con gli elementi naturali dell’ambiente stesso. È il caso della coltivazione in campo aperto delle piante di insalata in quanto le medesime possono entrare in contatto in particolare col suolo e con gli animali selvatici, ma può avere effetti indiretti anche sulle acque, in particolare quelle sotterranee.

read more

Approfondisci

Le sanzioni sul Sistri partono dal 1° gennaio

Formalmente si parte il 1° ottobre 2010 ma, di fatto, tutto decorre dal 1° gennaio 2011. La cosiddetta “proroga” del Sistri (Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti) è contenuta in un decreto che il ministero dell’Ambiente ha avviato alla «Gazzetta Ufficiale» per la pubblicazione (prevista per oggi), composto di due soli articoli, di cui solo il primo a carattere dispositivo e che entra in vigore oggi stesso,

Non si tratta di una proroga “secca” del Sistri (il decreto conferma che resta ferma la data di operatività del 1°ottobre 2010), bensì del differimento di due termini: quello per la distribuzione dei dispositivi elettronici e – quello per la fase sperimentale, che vede il Sistri utilizzato insieme a registri e formulari, cioè alle tradizionali scritture ambientali che dal 1998 presiedono a produzione e gestione dei rifiuti. È a queste due fattispecie che si riferisce l’articolo 1 del decreto, la cui lettura rende evidente la declinazione temporale del sistema indicata in box.
La fase sperimentale si allunga così da uno a tre mesi per tutti, cioè sia per chi al 1° ottobre 2010 sarà in possesso dei dispositivi sia per chi, invece, a quella data non li avrà.
Il nuovo decreto è stato motivato dalla prevedibile necessità di consentire il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e, per i soli trasportatori, black box). Sul fronte delle configurazioni per i trasporti si registrano i problemi più gravi, anche connessi alle “sim card”.

read more

Approfondisci

Sistri. Entra in vigore ma in maniera soft

Vi informiamo che, per le aziende che siano già in possesso dei dispositivi elettronici attivi, il sistema di gestione Sistri sembra entrerà in vigore il 1° Ottobre (senza ulteriore proroghe come quella dello scorso luglio), mentre per tulle le altre imprese che non hanno ancora ricevuto le USB key entrerà in vigore sempre dal 1° Ottobre, ma senza sanzioni con la possibilità inoltre di poter utilizzare la vecchia modalità cartacea fino al 31 dicembre 2010.
Quindi ove le tre figure coinvolte nella gestione, siano tutte e tre in possesso dei dispositivi, si inizierà a gestire questo non semplice sistema, diversamente si utilizzerà il Fir come fino ad ora fatto.

read more

Approfondisci