L’obbligo di comunicazione del pericolo di contaminazione sussiste anche in caso di intervento dell’Autorità

La Corte di Cassazione nella sentenza annotata, dopo avere premesso che il responsabile dell’inquinamento risponde del reato di cui all’art. 257, co. 1, TUA per la mancata segnalazione dell’evento anche nel caso in cui non si riscontri l’effettiva contaminazione del sito, chiarisce che il reato di mancata effettuazione della comunicazione è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi. Cass. pen. sentenza del 06.02.2014

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Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015. (14A09910) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 97)

DENUNCIA ANNUALE M.U.D. 2015 – relativa all’anno 2014
SCADENZA 30 APRILE 2015

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.
a) I produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) I produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

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VIA negativa: l’Amministrazione deve comunque istruire la domanda di AIA?

L’art. 10 del TUA detta una norma di coordinamento nell’ipotesi in cui il progetto ricada sia sotto l’ambito della VIA che dall’AIA. In questa sede è sufficiente rilevare che il provvedimento di VIA “fa luogo” del provvedimento di AIA, in genere, per i provvedimenti di competenza statale.

Le Regioni, per i progetti di loro competenza, assicurano modalità di coordinamento con la possibilità di prevedere che “provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.

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La nozione di rifiuto si ricava dalla definizione dei sottoprodotti

Salvatore Avvocato Casarrubia – info@cs-legal.it

Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Non rileva, pertanto, l’interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in qualcosa di diverso. Occorre infatti porsi nell’ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all’utilizzo del rifiuto stesso. E’ la condotta del detentore/produttore che qualifica l’oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto, la cui risoluzione costituisce attività di pubblico interesse (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 2). La nozione di sottoprodotto concorre a meglio circoscrivere l’ambito della condotta del “disfarsi”. Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio fosse certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi. E’ questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza: la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di “disfarsene” e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come “sottoprodotto” sol perché il detentore se ne disfi mediante un negozio giuridico. Cass. pen. sentenza del 02.12.2014

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