Combustione illecita di rifiuti: quanto ricorre la sanzione amministrativa

L’illecito amministrativo di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 152/2006, ha ad oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, lett. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lett. f).

La condotta, però, deve avere ad oggetto rifiuti vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato (tale il senso del richiamo al comma 1°), non anche raccolti e trasportati dallo stesso autore della combustione, poiché, in tal caso, la condotta ricadrebbe nella previsione di cui al comma 2° dello stesso art. 256-bis, d.lgs. cit.; ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza.

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AIA: il ministero ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Con il DM n. 272/2014 il ministero dell’ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (AIA, autorizzazione integrata ambientale).

Il DM 272/14 chiarisce l’obbligo di presentare la relazione di riferimento, detta le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, ed elenca i contenuti minimi della relazione di riferimento,

I tre allegati approfondiscono:

1) la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantitativi; valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione);

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Il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 cosiddetto Decreto Sblocca Italia è stato convertito in Legge n. 164 del 11.11.2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive. (14G00176) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 85)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2014

Il provvedimento contiene numerose disposizioni, di temi anche diversi tra loro, con l’intento di far ripartire l’Italia.

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SISTRI…SISTRI delle mie brame chi è il più confusionario del reame

Del SISTRI ne abbiamo parlato in tutte le salse, dal serio all’ironico, dal drammatico al ridicolo ma fatto sta che dopo quasi cinque anni il SISTRI è ancora lì come una spada di Damocle sulle nostre teste e non si può far nulla per farlo sparire, anzi continua ad esistere in una sorta di stasi,sotto certi punti di vista, e come una zecca ancorata alla nostra pelle dall’altra.

E’ chiaro che di tanto in tanto occorre parlarne, verificare lo stato dell’arte, aggiornarsi sui mutamenti normativi che devono essere introdotti per poter tenere in vita questo abominio informatico che seppur da un lato tutti si sono resi conto non serva praticamente a nulla dall’altra nessuno si impegna ad abolirlo.
Certo sanzioni e contributi sono sospesi eppure l’obbligo di utilizzo permane. Nel dubbio gli operatori del settore lo usano non senza gran confusione, incertezza e perplessità ad oggi rese ancor più esasperate anche dal tacere dei call center che sono stati sostituiti semplicemente da una voce registrata. Esiste sì un menù guidato che ti permette di accedere alle varie aree e funzioni ma parlare con un operatore è praticamente impossibile. E che dire poi dei vari indirizzi mail che prima fungevano da ultima ancora di salvezza? Anche quelli in gran parte sono disattivati e rinviano a procedure e fantasie spesso poco applicabili.

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