Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Circolare del Ministro Orlando sull’Autorizzazione Unica Ambientale

Il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando ha siglato oggi la Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59.

Un documento che chiarisce se il DPR si applica solo alle piccole e medie imprese non soggette ad A.I.A, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A., quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.

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Nuova Circolare Sistri: Ennesima dimostrazione di un fallimento annunciato?”

L’Italia si sa è un paese dove molte cose non funzionano, le attività produttive vivono una crisi senza uscita, la disoccupazione galoppa a ritmi forsennati e l’ambiente è un tema di cui tutti parlano, pochi conoscono ciò di cui si parla e praticamente nessuno muove un dito per tutelarlo.

Il SISTRI avrebbe dovuto essere una sorta di sceriffo al servizio di aziende ed ambiente nella lotta alle eco-mafie, agli smaltimenti illeciti, alla corretta tracciabilità dei rifiuti (ma seriamente un controllo più attento dei registri di carico e scarico dei formulari di identificazioni rifiuti e dei mud non avrebbe dato gli stessi risultati?) ed avrebbe dovuto dare un solido contributo verso un risparmio di risorse economiche per le aziende. Duole ammetterlo ma come sempre ciò che in campagna elettorale sembra essere oro, passate le elezioni si rivela essere stato un abbaglio.

Questa premessa ci porta ai giorni d’oggi, in particolare alla giornata del 30 ottobre quando sulla G.U. numero 255 del 30 Ottobre 2013 è stata pubblicata la conversione in legge del Decreto Legge del 31 Agosto 2013 n.101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ed alla circolare numero 1 del Ministero dell’Ambiente, ancora una volta pubblicata su
carta libera e senza alcuna firma; ma in fondo prendersi le proprie responsabilità nei confronti delle proprie azioni è ormai prerogativa delle sole imprese e dei contribuenti in genere e non più del legislatore.
Il testo di legge, che ancora una volta stravolge gli articoli, già stravolti, del D.Lgs. 152/2006, è l’ennesima dimostrazione di quanto il

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Nuova semplificazione e razionalizzazione del Sistri. Articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101

Il 1° ottobre  2013 si assistite alla partenza ufficiale del SISTRI, come previsto dal Dl 101/2013, che prevede una prima partenza scaglionata dei soggetti obbligati, in quanto produttori e/o gestori di rifiuti pericolosi.

Dovendo adempiere alle disposizioni dettate dalla circolare del 1° ottobre 2013 dove il Ministero dell’Ambiente riporta i primi chiarimenti sulla partenza del SISTRI, si da inizio ad una vera e propria sperimentazione di un sistema che si vuole a forza mantenere in vita per ragioni a noi ancora del tutto o in parte oscure.

I nuovi produttori di rifiuti e migliaia di imprese o enti che raccolgono, trasportano, effettuano operazioni di trattamento sui rifiuti, recuperano e smaltiscono i rifiuti o intermediano gli stessi a titolo professionale, iniziano quindi ad operare con un sistema non ancora totalmente adatto a supportare le esigenze operative, degli operatori del settore. Non staremo a soffermarci nuovamente a parlare delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo del sistema, dei ritardi accumulati nei viaggi, nelle ore investite per adoperarsi allo svolgimento del proprio lavoro, ma pensare che la vicenda sia finita qui è ormai un’utopia.

Il 30 ottobre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 30 ottobre 2013 n. 125, che reca anche norme in materia di SISTRI e converte il Dl 101/2013, viene

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LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 – Misure in Materia Ambientale

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)

Di particolare interesse per il nostro settore, evidenziamo a seguito l’art.11, Capo IV “MISURE IN MATERIA AMBIENTALE”

Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali

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