DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3 dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;  Visto l’articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita’,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l’utilizzo delle terre e  rocce  da  scavo  e’  regolamentato  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore  del  suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di cui all’articolo 183, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152  del 2006 e successive modificazioni, nonche’ le seguenti:
a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di  costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,  che di per se’  esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica  ai  sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e successive modificazioni;
b. «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:  scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento, ecc.;  opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada, ecc.);  rimozione e livellamento di opere in terra;  materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;  residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreche’ la  composizione media dell’intera massa non  presenti  concentrazioni  di  inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento,  anche i  seguenti  materiali:  calcestruzzo,  bentonite,   polivinilcloruro (PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e   additivi   per   scavo meccanizzato;
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da  una  miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo  come definito nell’allegato 9 del presente Regolamento;
d. «materiale inerte di origine antropica»: i  materiali  di  cui all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu’ comunemente sono riportate in Allegato 9;
e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e’  la  parte  piu’  superficiale della   crosta   terrestre   distinguibile,    per    caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze  organiche,  dal  sottostante sottosuolo;
f.  «autorita’  competente»:  e’  l’autorita’  che  autorizza  la realizzazione dell’opera e, nel caso di opere soggette a  valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale,  e’  l’autorita’ competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera  p),  del  decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g.  «caratterizzazione  ambientale  dei  materiali   di   scavo»: attivita’ svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di qualita’ ambientale dei materiali da scavo in  conformita’  a  quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h. «Piano di Utilizzo»:  il  piano  di  cui  all’articolo  5  del presente Regolamento;
i.  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo’   essere dimostrato per il  suolo/sottosuolo  che  un  valore  superiore  alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5, alla  parte  quarta,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006  e   successive   modificazioni   sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi  del territorio  stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle condizioni chimico-fisiche presenti;
l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e  determinata,  intesa  nelle  sue  componenti  ambientali   (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l’eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l’utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o piu’ siti perimetrati  in  cui  e’ generato il materiale da scavo;
n.  «sito  di  destinazione»:  il  sito,  diverso  dal  sito   di produzione,  come  risultante  dal  Piano  di  Utilizzo,  in  cui  il materiale da scavo e’ utilizzato;
o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso  dal  sito  di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera
h)  del  presente  articolo,  in  cui  il  materiale  da   scavo   e’ temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
p. «normale  pratica  industriale»:  le  operazioni  definite  ed elencate, in via esemplificativa, nell’Allegato 3;
q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

Art. 2
Finalita’

1. Al fine di migliorare l’uso delle risorse naturali e  prevenire, nel rispetto dell’articolo 179, comma 1, del decreto  legislativo  n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152  del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da  soddisfare affinche’ i materiali di scavo, come definiti all’articolo  1,  comma 1,  lettera  b)   del   presente   regolamento,   siano   considerati sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1, lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive modificazioni.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le  procedure  e  le modalita’ affinche’ la gestione e l’utilizzo dei materiali  da  scavo avvenga senza  pericolo  per  la  salute  dell’uomo  e  senza  recare pregiudizio all’ambiente.

Art. 3
Ambiti di applicazione ed esclusione

1. Il presente regolamento si applica alla gestione  dei  materiali da scavo.
2.  Sono  esclusi  dall’ambito   di   applicazione   del   presente regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall’esecuzione  di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti, la cui gestione e’ disciplinata  ai  sensi  della  parte  quarta  del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4
Disposizioni generali

1. In applicazione dell’articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive  modificazioni,  e’  un sottoprodotto di cui all’articolo 183,  comma  1,  lettera  qq),  del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che  risponde  ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo e’ generato durante la realizzazione  di un’opera, di  cui  costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo primario non e’ la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo e’ utilizzato, in conformita’  al  Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel  quale  e’ stato generato, o  di  un’opera  diversa,  per  la  realizzazione  di reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre  forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di cava;
c)  il  materiale  da  scavo  e’  idoneo  ad  essere   utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento  diverso  dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalita’ di utilizzo  specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti  di  qualita’ ambientale di cui all’Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1  del  presente articolo e’ comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
3. L’Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per  la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia regionale  di  protezione ambientale (ARPA) o dall’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA)  territorialmente  competente  per   l’organizzazione   e   lo svolgimento delle  attivita’  di  cui  all’articolo  5  del  presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi  tre  mesi  il  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adotta,  con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalita’ di stipula  di  idonee   garanzie   finanziarie   qualora   l’opera   di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon  fine.
Nelle more di approvazione e adozione  del  tariffario  nazionale,  i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA  territorialmente competenti.

Art. 5

Piano di Utilizzo

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo e’ presentato dal proponente all’Autorita’ competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Il proponente ha facolta’ di presentare il Piano di Utilizzo all’Autorita’ competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale. 2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all’Autorita’ competente redatto in conformita’ all’Allegato 5. La trasmissione puo’ avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, e’ attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l’opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’Autorita’ competente puo’ chiedere, in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. 3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l’Autorita’ competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformita’ a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego e’ fatta salva la facolta’ per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L’Autorita’ competente ha la facolta’ di chiedere all’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell’eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all’articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l’ARPA o APPA, puo’ chiedere al proponente un approfondimento d’indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all’Autorita’ competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all’Autorita’ competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera. 4. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell’allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e’ fatta salva la possibilita’ che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all’Autorita’ competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano e’ eseguito in contraddittorio con l’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l’utilizzo del materiale da scavo sara’ consentito nell’ambito dello stesso sito di produzione. Nell’ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione cio’ dovra’ accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. 5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all’articolo 4, comma 3. L’ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente puo’ presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. 6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validita’ del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall’Autorita’ competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. 7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facolta’ di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno. 8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l’obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto. 10. L’Autorita’ competente nel richiedere all’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all’Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovra’ motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l’opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell’area di intervento.

Art. 6
Situazioni di emergenza

1. In deroga all’articolo 5, in situazioni di  emergenza  dovute  a causa  di  forza  maggiore,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui all’articolo  4,  comma  1,  e’  attestata  all’Autorita’  competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all’allegato 7.  Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo  puo’  essere gestito nel rispetto di  quanto  dichiarato.  Entro  quindici  giorni dalla data di  inizio  lavori,  il  soggetto  che  ha  rilasciato  la dichiarazione di cui al precedente periodo deve  comunque  presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalita’ previste dall’articolo 5.
2. E’  facolta’  dell’Autorita’  competente  eseguire  controlli  e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non puo’ essere applicata  a  quanto disciplinato all’articolo 5, comma 5.

Art. 7
Obblighi generali

1.  Il  Piano  di  Utilizzo  di  cui  all’articolo  5  nonche’   le dichiarazioni  rese  conformemente  all’articolo  6,  devono   essere conservati presso il sito di  produzione  del  materiale  escavato  o presso  la  sede  legale  del  proponente  e,   se   diverso,   anche dell’esecutore.
2. La documentazione di cui al comma 1  e’  conservata  per  cinque anni  e  resa  disponibile  in  qualunque  momento  all’Autorita’  di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione  deve essere conservata anche presso l’Autorita’ competente.

Art. 8
Modifica del Piano di Utilizzo

1.  In  caso  di  modifica  sostanziale  dei   requisiti   di   cui all’articolo  4,  comma  1,  indicati  nel  Piano  di  Utilizzo,   il proponente o l’esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo  secondo  la procedura prevista all’articolo 5.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l’aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
b)  la  destinazione  del  materiale  escavato  ad  un  sito   di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di  deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di  Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in  cui  sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine  cessa,  con  effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c),  in  attesa  del completamento della  procedura  di  cui  al  comma  1,  il  materiale escavato non puo’ essere destinato ad un utilizzo diverso  da  quello indicato nel Piano di Utilizzo.
5. Nei casi previsti  dal  comma  2,  lettera  d),  in  attesa  del completamento della procedura di cui al comma  1,  il  materiale  non potra’ essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste  dal Piano di Utilizzo.

Art. 9
Realizzazione del Piano di Utilizzo

1.  Il  proponente  del   Piano   di   Utilizzo   deve   comunicare all’Autorita’ competente l’indicazione dell’esecutore  del  Piano  di Utilizzo prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera.
2. A far data dalla comunicazione di cui al  comma  1,  l’esecutore del Piano di Utilizzo e’ tenuto a far proprio e rispettare  il  Piano di Utilizzo e ne e’ responsabile.
3. L’esecutore del  Piano  di  Utilizzo  redigera’  la  modulistica necessaria a garantire la tracciabilita’ del materiale  di  cui  agli allegati 6 e 7.

Art. 10
Deposito in attesa di utilizzo

1. Il deposito del materiale escavato in  attesa  dell’utilizzo  ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), avviene  all’interno  del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e  dei  siti  di destinazione. Il Piano di  Utilizzo  indica  il  sito  o  i  siti  di deposito intermedio. In caso  di  variazione  dei  siti  di  deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna  il piano medesimo in conformita’ alla procedura prevista all’articolo 8. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato  e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti  eventualmente  presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato  avviene  in  conformita’  al Piano  di  Utilizzo  identificando,  tramite   apposita   segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni  relative  al  sito  di produzione, le quantita’ del materiale  depositato,  nonche’  i  dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale escavato avviene  tenendo  fisicamente distinto  il  materiale  escavato  oggetto  di  differenti  piani  di utilizzo.
4. Il  deposito  del  materiale  escavato  non  puo’  avere  durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4  viene  meno,  con  effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale  escavato  non utilizzato in conformita’ al Piano  di  Utilizzo  e,  pertanto,  tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di  quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive  modificazioni.  Resta  impregiudicata  la   facolta’   di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Art. 11
Trasporto

1. In tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato e’ accompagnato dalla documentazione di cui all’allegato 6.
2. La documentazione di cui al precedente comma e’  predisposta  in triplice copia, una per l’esecutore, una per il trasportatore  e  una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti,  per  cinque anni e resa  disponibile,  in  qualunque  momento,  all’Autorita’  di controllo  che  ne  faccia  richiesta.  Qualora   il   proponente   e l’esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
3. La documentazione di cui al comma 1 e’ equipollente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto  ministeriale  30  giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4  luglio  2009, alla scheda di trasporto prevista  dall’articolo  7-bis  del  decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Art. 12
Dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.

1. L’avvenuto utilizzo del materiale  escavato  in  conformita’  al Piano  di  Utilizzo   e’   attestato   dall’esecutore   all’autorita’ competente,  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di notorieta’ di cui all’articolo 47 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita’ all’allegato 7  e corredata  della  documentazione  completa  richiamata  al   predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio  di  materiali  escavati non costituiscono un utilizzo ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1, lettera b).
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e’ conservata  per cinque anni dalla dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  ed  e’  resa disponibile in qualunque momento all’autorita’ di  controllo  che  ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro  il termine in cui  il  Piano  di  Utilizzo  cessa  di  avere  validita’. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto  dal precedente periodo comporta la  cessazione,  con  effetto  immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l’utilizzo  avvenga  non  da  parte  del  proponente  o dell’esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve  essere riportato il  periodo  entro  il  quale  il  soggetto  indicato  deve completare l’utilizzo. Dell’avvenuto utilizzo  deve  comunque  essere data comunicazione all’Autorita’ competente.  L’omessa  dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto  immediato,  della  qualifica  del  materiale escavato come sottoprodotto.

Art. 13
Gestione dei dati

1. Al fine di garantire pubblicita’ e trasparenza dei dati relativi alla qualita’ ambientale del  territorio  nazionale,  ogni  Autorita’ competente  comunica  i  pareri  in  merito  ai  piani  di   utilizzo all’Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale (ISPRA) onde consentire l’aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
2. L’Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata  in  vigore  del  presente regolamento, pubblica  sul  proprio  sito  web  un  disciplinare  che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita’ di trasmissione.

Art. 14
Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti dalle norme vigenti, le autorita’ di controllo  effettuano,  mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all’allegato 8, parte B.

Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire  che non vi sia  alcuna  soluzione  di  continuita’  nel  passaggio  dalla preesistente  normativa  prevista  dall’articolo  186   del   decreto legislativo n. 152 del  2006  e  successive  modificazioni  a  quella prevista dal presente regolamento,  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per  i quali  e’  in  corso  una  procedura  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di  Utilizzo  ai  sensi  e  per  gli effetti dell’articolo 5. Decorso il predetto termine  senza  che  sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai  sensi  dell’articolo  5,  i progetti  sono  portati  a  termine  secondo  la  procedura  prevista dall’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  ogni caso, dall’applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita’ di cui all’articolo 5  da parte dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o  delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono  accantonati su apposito capitolo di entrata.  Detti  fondi  sono  utilizzati  per acquisire risorse umane e strumentali  finalizzate  all’esercizio  di dette attivita’ e a quelle di controllo di cui all’articolo 14. 3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione  dei  materiali di  scavo  secondo  quanto  disposto  dal  presente  regolamento   il materiale scavato verra’ considerato rifiuto  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Art. 16
Clausola di riconoscimento reciproco

1. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un altro Stato membro dell’Unione europea o  in  Turchia  ne’  a  quelle legalmente  fabbricate  in  uno  Stato  dell’EFTA,  parte  contraente dell’accordo  SEE,  purche’  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Autorita’  Competente,  ai  fini dell’applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione previste, e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara’ inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2012

Il Ministro dell’ambiente   e della tutela del territorio e del mare  Clini
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela  del territorio  e  del mare, registro n. 11, foglio n. 240

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