formazioneadr

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 91/2017 che all’art. 9 cosi recita:

“I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014»”.

 

avatar

Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *