Lo Sblocca Italia interviene nuovamente a modificare la disciplina sulle terre e rocce da scavo, “introducendo” una disciplina:
semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.
Si tratta di un testo che nei pochi giorni intercorsi dall’approvazione in sede di Consiglio di ministri ha subito rilevanti modifiche.
A distanza di pochi giorni, il testo del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale, “ai fini di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo”, si limita a rinviare a fine anno (entro il 12 dicembre) l’adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principî e criteri direttivi:
a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;
b. indicazione esplicita delle norme abrogate;
c. proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo.
Il DL introduce nuove semplificazioni in materia di bonifica, apportando alcune modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, il decreto legge prevede che:
nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, le stesse debbano richiedere ai soggetti invitati di presentare apposita documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
la norma, in base alla quale il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, non si applica al requisito dell’iscrizione all’ANGA;
nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita anche, “nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati”;
nelle procedure ristrette, e in quelle negoziate con pubblicazione di un bando di gara, per le stazioni appaltanti, è possibile stabilire termini diversi per la ricezione delle domande di partecipazione anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati;
le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
il contratto d’appalto che prevede l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere altre attività in relazione ai lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
Inoltre, lo “sblocca Italia” stabilisce che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere:
richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture;
lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;
lineari di pubblico interesse.
Tali opere possono essere realizzate purché ciò avvenga secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.
In relazione alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – finalizzate al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana – il Governo è intervenuto a stabilire la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.
All’insegna dell’urgenza anche le misure volte all’individuazione e alla realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture energetiche di preminente interesse nazionale, che prevedono:
innanzitutto l’annuncio che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DL, il MATTM dovrà individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore;
che la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianti di recupero energetico R1 per gli impianti esistenti dovrà avvenire, da parte delle Autorità competenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL, termine entro il quale, inoltre, le stesse Autorità dovranno revisionare “in tal senso […] quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali”;
l’autorizzazione obbligatoria “a saturazione del carico termico” per tutti gli impianti, esistenti o ancora da realizzare;
la priorità di trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, il trattamento dei rifiuti speciali anche pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali;
il dimezzamento dei termini previsti per l’espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di VIA e di AIA per tali tipologie di impianti.
E ancora misure urgenti per favorire degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi, per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, per la revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive.
Autore: Andrea Quaranta
Fonte: http://naturagiuridica.blogspot.it