Combustione illecita di rifiuti: quanto ricorre la sanzione amministrativa

L’illecito amministrativo di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 152/2006, ha ad oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, lett. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lett. f).

La condotta, però, deve avere ad oggetto rifiuti vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato (tale il senso del richiamo al comma 1°), non anche raccolti e trasportati dallo stesso autore della combustione, poiché, in tal caso, la condotta ricadrebbe nella previsione di cui al comma 2° dello stesso art. 256-bis, d.lgs. cit.; ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza.

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Recupero ambientale di ex cava: quale natura per il sito?

Viene affrontato il tema, di grande rilevanza nella prassi, della natura del sito ex cava, oggetto di recupero ambientale, se in particolare debba considerarsi con destinazione agricola ovvero destinazione industriale.

La questione si pone perché, se ci si limita a considerare il mero dato della destinazione urbanistica, poiché si tratta in genere di siti che ricadono in zone con finalità agricola, ciò potrebbe comportare delle pesanti limitazioni quanto alle modalità di gestione dei rifiuti, quando, di contro, l’attività di recupero con rifiuti dovrebbe fare propendere per la natura industriale. Cass. pen. sentenza del 2 ottobre 2014

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La normativa ambientale ai tempi di twitter: il provvedimento #ambienteprotetto.

A proposito del provvedimento #ambienteprotetto il ministro dell’ambiente ha affermato che;

“con questo pacchetto di misure vogliamo rendere più efficiente l’intero sistema ambientale, su cui è fondamentale investire per il rilancio del Paese. Lo facciamo con norme che servono a fermare gli scempi compiuti sul territorio nazionale alle spalle dei cittadini e con misure immediatamente operative per difendere il nostro ecosistema, risparmiare soldi e velocizzare le procedure senza recedere di un millimetro sulla tutela dell’Ambiente. Bisogna «correre» verso un’Italia più sicura e sostenibile sotto il profilo ambientale: questo decreto fornisce gli strumenti giusti”.

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AIA: il ministero ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Con il DM n. 272/2014 il ministero dell’ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (AIA, autorizzazione integrata ambientale).

Il DM 272/14 chiarisce l’obbligo di presentare la relazione di riferimento, detta le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, ed elenca i contenuti minimi della relazione di riferimento,

I tre allegati approfondiscono:

1) la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantitativi; valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione);

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