SISTRI – pasticcio all’italiana alla partenza del nuovo scaglione

Oggi 3 Marzo 2014 parte il secondo scaglione di soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI ossia i produttori di rifiuti speciali pericolosi ed oggi il nuovo Ministro dell’Ambiente annuncia semplificazioni per i suddetti soggetti.

Alla prima uscita del neo-ministro Galletti:

Un approfondimento sul Sistri è fra le priorità in agenda per i prossimi giorni. Ritengo valide le due finalità del sistema: la tracciabilità dei rifiuti come contributo essenziale per la lotta alle ecomafie e la semplificazione amministrativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

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SISTRI – partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi (di Ing. Vito la Forgia)

Anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è arrivata l’ora di armarsi di dispositivi USB, e tanta pazienza per iniziare ad utilizzare pienamente il SISTRI.
A partire dal 3 Marzo 2014, tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati all’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI così come è già avvenuto nell’Ottobre 2013 per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi ed i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.
Il cosiddetto decreto Mille proroghe, ha sancito dunque quanto ormai già era nell’aria da alcuni giorni, stabilendo l’obbligo di utilizzo del SISTRI per l’ultimo grande scaglione di soggetti obbligato ad utilizzare il SISTRI, e prorogando al 31 Dicembre 2014 il già noto “doppio binario” ossia l’utilizzo contestuale del sistema cartaceo di tracciamento dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico) e del sistema SISTRI.
Si ricorda infatti che da oggi non sarà più opzionale l’utilizzo del SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi, e che i soggetti obbligati sono tutti coloro dovessero produrli, salvo poi ricevere ulteriori chiarimenti nel corso di questi mesi per coloro che non sono produttori abituali di rifiuti pericolosi (vedasi ad esempio attività di servizio che potrebbero ritrovarsi saltuariamente a produrli).
Così con la legge 27 Febbraio 2014 n.15, che converte in legge il DL 150/2013 (già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2014) vengono confermate le

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Produttori di rifiuti speciali pericolosi e Sistri…Si parte il 03 Marzo 2014.

Contrariamente a quanto leggiamo su diverse testate giornalistiche, siti o blog più o meno del settore, che a nostro avviso hanno interpretato in maniera un pò troppo frettolosa la norma approvata con  il “decreto Milleproroghe”, il SISTRI partirà a tutti gli effetti il 3 Marzo 2014 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi.

Con l’approvazione del decreto Milleproroghe, (testo approvato definitivamente), di fatto si è modificato l’art. 11 del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125., dove al comma 3-bis , si indicava nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013, l’applicazione del “Doppio Binario” prorogando al 01 agosto 2014 il sistema sanzionatorio.

Con la modifica del solo comma 3 bis,  si dispone quindi lo slittamento delle sole sanzioni al 01 gennaio 2015 e non della partenza per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che rimane quindi fissata per lunedi 3 marzo. Il comma 3 del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101 che definisce i termini per l’inizio dell’operativita del sistema, non ha subito modifiche, ma potrebbe essere in primo piano nel “Decreto Semplificazioni” con  importanti novità in merito ai soggetti tenuti all’iscrizione.

All’articolo 10 del Decreto Milleproroghe approvato si legge;
«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.

Durante detto periodo quindi, le

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Adesione su base volontaria al SISTRI (di A. A. MUNTONI)

In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si

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