Trasporto dei rifiuti, la confisca dei mezzi utilizzati.

Vogliamo con questa nota, prendere in esame L’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che determina nel caso specifico, il reato di trasporto illecito di rifiuti per il quale è prevista la confisca del mezzo. Va in primo luogo precisato che I’art. 259 del D. Lgs. n.152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’ irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/ 1995, Welch c. Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell’art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 1475 del 11 gennaio 2013 (Cc 22 nov. 2012).

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 “del fare” coordinato con la LEGGE di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086)  (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63), con riferimento alle sole norme in materia di AMBIENTE, ACQUE SOTTERRANEE e TERRE E ROCCE DA SCAVO (*)
Art. 41 Disposizioni in materia ambientale
[GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE EMUNTE, ndr]

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Sistri, Nota esplicativa per l’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 101

Pubblicata la nota esplicativa in riferimento all’articolo in oggetto.

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”

Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e

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SISTRI – chi parte e chi resta….

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo dal 1° Ottobre 2013. Chi sono i soggetti obbligati?

Del SISTRI abbiamo parlato più e più volte nelle numerose pagine del blog Ambiente & Rifiuti, interviste radiofoniche, articoli e forum hanno sprecato il proprio tempo descrivendone pregi e difetti, caratteristiche d’utilizzo, fondamenti di base e motivazioni che hanno spinto così fortemente il Ministero dell’Ambiente a voler adottare un sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti. Dopo numerose puntate, click-day, rinvii, azzeramenti, indagini e soprattutto denaro (delle aziende) e decreti pubblicati in G.U. in corsa e sempre all’ultimo minuto, siamo ormai giunti ad una svolta decisiva sul fronte del SISTRI. Il 1° Ottobre 2013 il primo scaglione di aziende obbligate ad utilizzarlo dovranno rispolverare i vecchi (tecnologicamente parlando) dispositivi USB, aggiornare le black-box (se ancora sono a bordo degli automezzi), studiare pagine e pagine di manuali, testare il sistema e posizionarsi sulla griglia di partenza entro la notte del 30 Settembre perchè la mattina successiva la storia della tracciabilità e del trasporto dei rifiuti cambierà radicalmente.

Questa è una breve descrizione di quanto  sta accadendo in questi giorni nelle aziende ormai in fibrillazione nel cercare di comprendere se sono obbligate ad aderire subito al SISTRI, se occorre iscriversi, se occorre installare

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