Il Trasportatore è responsabile dei rifiuti che trasporta e dove li trasporta

Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si sentono in giro, il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in ordine.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209 e che offre spunto per alcune importanti riflessioni sull’argomento.

La sentenza  è riferita al caso di un trasportatore professionale di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli stessi.

Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:

–          Produttore / detentore del rifiuto

–          Trasportatore

–          Destinatario

Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza dell’Intermediario, figura ancora in bilico nell’ordinamento italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria all’interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena citati, ossia tutti meno il

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Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per

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TARES: POSSIBILE DIFFERIMENTO AL 2014

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha espresso all’unanimità il parere favorevole allo slittamente al 2014 dell’entrata in vigore della Tares, il neonato tributo sui rifiuti oggetto di continue discussioni e ancora non efficacemente regolamentato.

Il parere è stato inviato dalla Commissone Ambiente alla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera.
L’obiettivo del rinvio è di rivedere in modo esaustivo, prima di applicare la Tares, i criteri di applicazione del tributo sulla base del D.M. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
La Commissione Ambiente, in particolare, impone il suo pensiero nel

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DL n.35 08/04/2013: Introdotte nuove modifiche alla normativa TARES

Sabato 06 aprile 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge contenente alcune norme in materia di spending review, di Tares e di riequilibrio dei bilanci regionali. Il DL, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.82 dell’08/04/02013, prevede al suo Capo III (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) quanto segue:

Per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo Tares vengono stabilite dal singolo Comune in accordo ad apposita deliberazione. A tutela del contribuente è previsto che tale deliberazione sia pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Sempre per l’anno 2013, viene rinviato all’ultima rata dell’anno il pagamento della maggiorazione legata ai cosiddetti “servizi indivisibili” (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, pubblica sicurezza etc…) della Tares. Tale maggiorazione è destinata interamente allo Stato e viene posta pari a 0,30 Euro a metro quadro, senza la possibilità che i Comuni aumentino tale importo standard (ricordiamo che i precedenti decreti in tema di Tares prevedevano il versamento di 0,30 Euro / mq standard e un conguaglio a fine anno nel caso in cui il Comune decidesse di aumentare l’importo fino  al tetto massimo di 0,40 Euro / mq).

Vengono escluse da tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiale di cui all’art.1117 del c.c. che non siano detenute o

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