Costituiscono attività illecite l’effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari; il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l’apposizione del codice Cer privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali rispetto all’effettiva composizione dei rifiuti, nonché la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli: così Cass. III Pen., n. 47870 del 22 dicembre 2011 dà una sferzata sanzionatoria su una molteplicità di condotte illecite aventi ad oggetto i rifiuti pericolosi.
Mai come in questi ultimi mesi la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi è risultata