Altre modifiche al regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Altri rifiuti vengono aggiunti nell’elenco dei rifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse. Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, la Commissione europea modifica il regolamento del 2006 (il numero 1013) sulle spedizioni di rifiuti al fine di includere i rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette; le frazione di plastica e di  plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi; gli imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica e i rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e

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Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ stato pubblicato nella G.U il D.Legge n. 2 del 25 gennaio 2012, il quale all’Art. 3 “Materiali di riporto”

descrive:

1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina  in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV  del predetto decreto legislativo.
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono  stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

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Parere del Consiglio di Stato. Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo.

Numero 04278/2011 e data 24/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011
NUMERO AFFARE 04805/2011
OGGETTO: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo.
Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
LA SEZIONE
Vista la relazione gab-2011-33114/ul del 10 novembre 2011, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone al Consiglio di Stato lo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, in attuazione dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Afferma il Ministero richiedente che la gestione dei materiali da scavo è attualmente disciplinata dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 che, in forza di quanto

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