Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ stato pubblicato nella G.U il D.Legge n. 2 del 25 gennaio 2012, il quale all’Art. 3 “Materiali di riporto”

descrive:

1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina  in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV  del predetto decreto legislativo.
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono  stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

Ora, da un’attenta analisi e lettura dell’articolo riportato, rimangono alcuni dubbi in merito proprio alla definizione di “materiale di riporto” che può quindi creare interpretazioni diverse tra gli operatori del settore,  esponendo gli stessi ad eventuali sanzioni in merito.

Sarebbe necessario indivuduare con precisione i criteri e la definizione di “Riporto”, quindi indicandone le caratteristiche, la percentuale di materiali estranei presenti nel materiale di riporto e quindi accettabili, es; macerie o scorie di fonderia (comprese le anime) o altri materiali utilizzati in passato per riempimenti, ecc, ecc.

Non c’è una definizione univoca per il termine utilizzato e riportato nel decreto legge  “Terre di Riporto” che potrebbe comprendere quindi anche tutti  quei terreni che, composti nel tempo con altri materiali, quali; rocce da scavo, macerie e altri materilai di riporto storici, riportati appunto in  tutte le aree dove all’epoca dei fatti si rendeva necessario riempire gli scavi, livellare o modellare morfologicamente il terreno, che nel tempo, si è reso indifferenziabile creando un substrato ad oggi considerato da diverse regioni, come rifiuto, a cui applicare in alcuni casi le procedure di bonifica dei siti contaminati e non la più semplice procedura di asporto dei rifiuti.

La norma verrebbe a stravolgere l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006, che qualora applicata considererebbe il materiale da riporto  non come rifiuto e se non contaminato, potrebbe essere utilizzato nello stesso sito dopo l’escavazione.

In attesa di avere delucidazioni in merito dagli organi competenti, vi invitiamo a leggere attentamente il testo completo del Decreto Legge e a gestire con cautela tutte le operazioni riconducibili alla gestione delle terre da riporto, consultando anche gli impianti di recupero autorizzati alla gestione.

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