La gestione delle terre e rocce da scavo norme e procedure per il loro riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )

Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni

1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186

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Rapporto Bonifiche Federambiente 2010

Federambiente è da diverso tempo attiva nel settore delle bonifiche dei siti contaminati e con l’edizione del 2010 giunge alla presentazione del suo terzo Rapporto Bonifiche. In questo lavoro l’attenzione si è focalizzata sulla realizzazione delle Anagrafi regionali dei siti contaminati;   è stata quindi svolta una particolareggiata ricerca, illustrata ed analizzata nel capitolo centrale del Rapporto.  La pianificazione nazionale, concretizzatasi con la perimetrazione dei cosiddetti SIN (Siti di Interesse Nazionale) e la cui analisi ha caratterizzato le prime due edizioni del Rapporto, in questa versione viene trattata limitatamente alle novità intercorse negli ultimi due anni.
Il lavoro, come di consueto, si chiude con una serie di casi di studio delle imprese associate alla Federambiente impegnate nell’attività di bonifica dei siti contaminati.

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Terre e rocce da scavo non solo rifiuti ma possibili sottoprodotti

Per terre e rocce da scavo s’intendono esclusivamente i materiali di scavo naturali e non i materiali d’origine antropica quali detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi ecc..

Sulla base di nuove disposizioni normative, tale tipologia di materiale può non essere considerato un rifiuto, ma bensì un “sottoprodotto” riutilizzabile per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati solamente se rispetta specifiche condizioni e caratteristiche sottoelencate:

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