La gestione delle terre e rocce da scavo norme e procedure per il loro riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )

Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni

1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186

Qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni sopra riportate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08
Art. 183 – Definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte IV del decreto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma 1) lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. Siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione, 2. Il loro impiego è certo, integrale e diretto in un ciclo preventivamente individuato e definito, 3. Soddisfano requisiti idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto a cui sono destinati ad essere utilizzati, 4. Non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti sopra citati, ma posseggano tali requisiti fin dalla fase di produzione, 5. Abbiano un valore economico di mercato.

Art. 184 – Classificazione

1) Rifiuti: i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi
2) Sono rifiuti speciali: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186

Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto

Requisiti
1. Impiego diretto: Siano impiegate direttamente in opere o interventi preventivamente individuati
2. Utilizzo certo e integrale: Sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo
3. Assenza di trattamento o trasformazioni: Il riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per sito dove sono destinate ad essere utilizzate.
4. Tutela Ambientale: Sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.
5. Provenienza: Accertamento preventico che le terre e rocce non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. L’impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e l’ambiente.
6. Caratteristiche chimiche e chimico fisiche: assenza di rischi per la salute, qualità delle matrici ambientali e rispetto delle norme assenza di contaminazione, con
riferimento alla destinazione d’uso, e compatibilità con il sito di destinazione.
7. Dimostrazione dell’utilizzo di destinazione: Certezza del loro integrale riutilizzo sia dimostrata (Tracciabilità).

Procedura per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Individuazione intervento di riutilizzo,
Caratterizzazione del sito di scavo,
Valutazione dell’effettiva possibilità di utilizzazione nel sito di destinazione.

Se positiva: Redazione progetto di utilizzo, Presentazione progetto di utilizzo, Valutazioni e verifiche dell’Autorità competente, Svincolo delle terre e rocce dal regime rifiuti, Esecuzione progetto, Dichiarazione e dimostrazione utilizzo.

Se negativa: Le terre e rocce da scavo sono gestite come rifiuti.

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