Composti Organici Volatili

Ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 161/2006, come modificato dal D.lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite delle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell’anno civile precedente.

  • Direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
  • Decreto Legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (modificato dal D.Lgs. 33/2008)
  • Decreto Legislativo 14 febbraio 2008, n. 33

Elenco dei prodotti – All. 1 del D.lgs. 161/2007

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per

Approfondisci

Pubblicata la Direttiva 2010/61/UE recepimento di ADR RID e ADN 2011

Emanata la direttiva 2010/61/UE del 2 settembre 2010, pubblicata sulla GUUE L 233 del 3 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L’allegato I, sezione I.1
L’allegato II, sezione II.1
L’allegato III, sezione III.1

Rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali inerenti al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o vie navigabili.
Le disposizioni aggiornate e le versioni modificate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011.

read more

Approfondisci

Possibilità di iscrizione in unica categoria cat 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Soppressione delle garanzie fideiussorie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi in categoria 5 “rifiuti pericolosi” rimane soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, non più richieste invece per l’iscrizione alla categoria 4 “rifiuti speciali non pericolosi” e per la categoria 1 “rifiuti urbani pericolosi”.
Ne consegue che le imprese e gli enti iscritti nelle rispettive categorie 4 e 5 potranno richiedere la cancellazione dalla caytegoria 4 e la revoca delle fideiussioni prestate a favore dello stato, riportando nella categoria 5 le tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli iscritti nella categoria 4 “rifiuti non pericolosi”.

Da tenere in considerazione invece il totale della quantità di rifiuti gestiti durante l’anno, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto se supera la  soglia massima prevista dalla

Approfondisci

Categorie 2 e 3 impossibilità di rinnovo delle iscrizioni in essere

L’Albo nazionale dei gestori ambientali è l’organo che rilascia le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
La sua disciplina viene rinnovata dall’articolo 25 del Dlgs 205/2010.
Il nuovo articolo 212 del D.lgs 205/2010 non prevede più l’iscrizione di chi gestisce il recupero e il trasporto in conto proprio di rifiuti in regime agevolato.
Le iscrizioni in tali categorie quindi non potranno più essere accettate, restando salve fino alla scadenza naturale quelle già in essere e le rispettive variazioni già effetttuate variazioni.
Le nuove domande di iscrizione e i rinnovi verranno quindi presentati solamente per le categorie 4 rifiuti non pericolosi e 5 rifiuti pericolosi.
Non saranno comunque presentate le garanzie fideiussorie a a favore dello stato per quelle imprese che effettuando il trasporto in conto proprio, necessariamente dovranno variare la loro iscrizione nelle rispettive nuove categorie.

read more

Approfondisci