Possibilità di iscrizione in unica categoria cat 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Soppressione delle garanzie fideiussorie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi in categoria 5 “rifiuti pericolosi” rimane soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, non più richieste invece per l’iscrizione alla categoria 4 “rifiuti speciali non pericolosi” e per la categoria 1 “rifiuti urbani pericolosi”.
Ne consegue che le imprese e gli enti iscritti nelle rispettive categorie 4 e 5 potranno richiedere la cancellazione dalla caytegoria 4 e la revoca delle fideiussioni prestate a favore dello stato, riportando nella categoria 5 le tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli iscritti nella categoria 4 “rifiuti non pericolosi”.

Da tenere in considerazione invece il totale della quantità di rifiuti gestiti durante l’anno, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto se supera la  soglia massima prevista dalla

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Categorie 2 e 3 impossibilità di rinnovo delle iscrizioni in essere

L’Albo nazionale dei gestori ambientali è l’organo che rilascia le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
La sua disciplina viene rinnovata dall’articolo 25 del Dlgs 205/2010.
Il nuovo articolo 212 del D.lgs 205/2010 non prevede più l’iscrizione di chi gestisce il recupero e il trasporto in conto proprio di rifiuti in regime agevolato.
Le iscrizioni in tali categorie quindi non potranno più essere accettate, restando salve fino alla scadenza naturale quelle già in essere e le rispettive variazioni già effetttuate variazioni.
Le nuove domande di iscrizione e i rinnovi verranno quindi presentati solamente per le categorie 4 rifiuti non pericolosi e 5 rifiuti pericolosi.
Non saranno comunque presentate le garanzie fideiussorie a a favore dello stato per quelle imprese che effettuando il trasporto in conto proprio, necessariamente dovranno variare la loro iscrizione nelle rispettive nuove categorie.

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Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche  dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;

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Modulistica per l’iscrizione all’Albo cat. 8 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Prot. n. 02/CN/ALBO
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 19 gennaio 2011
Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8).
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della

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