Articolo 11 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a),  dopo  la  parola  :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b)  i rifiuti  derivanti  dalle  attivita’  di  demolizione,   costruzione, nonche’ i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita’  di  scavo,  fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;

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Definizioni Articolo 10 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte  salve le ulteriori definizioni contenute nelle  disposizioni  speciali,  si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
b)  “rifiuto  pericoloso”:  rifiuto  che  presenta  una  o   piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c)  “oli  usati”:  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante, minerale o

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Principi di autosufficienza e prossimità Rifiuti organici Articolo 9 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

1. Dopo l’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: “Articolo 182-bis
(Principi di autosufficienza e prossimità)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di

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Articolo 8 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

1. All’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono inserite le seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”;
c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

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