Spedizioni transfrontaliere di rifiuti Articolo 17 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 194

(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato della  Citta’  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano e dalla  Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3.  Fatte  salve  le  norme   che

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Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

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Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Articolo 15 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 187

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E’ vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti caratteristiche  di  pericolosita’  ovvero  rifiuti  pericolosi   con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita’,  tra loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo’   essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

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Articolo 14 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 186, comma 7-ter, secondo  periodo,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita’ nelle quali non vengono usati agenti o reagenti  non  naturali”  sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di  cui all’articolo 184-bis”.

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