(Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione, ove sia certo che