(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse;
