Articolo 14 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 186, comma 7-ter, secondo  periodo,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita’ nelle quali non vengono usati agenti o reagenti  non  naturali”  sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di  cui all’articolo 184-bis”.

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Rifiuti Articolo 13 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 185

(Esclusioni dall’ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione,  ove  sia  certo  che

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Articolo 11 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a),  dopo  la  parola  :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b)  i rifiuti  derivanti  dalle  attivita’  di  demolizione,   costruzione, nonche’ i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita’  di  scavo,  fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;

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Definizioni Articolo 10 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte  salve le ulteriori definizioni contenute nelle  disposizioni  speciali,  si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
b)  “rifiuto  pericoloso”:  rifiuto  che  presenta  una  o   piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c)  “oli  usati”:  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante, minerale o

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