In base alle disposizioni del D.lgs. n. 205/2010 del 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, che ha modificato l’art. 194, comma 3 del d.lgs. 152/2006, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano debbono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
Le imprese sono iscritte all’Albo sulla base delle dichiarazioni allegate alla domanda d’iscrizione; la Sezione, verificata la completezza delle stesse, rilascia una ricevuta che consentirà all’impresa di operare da subito, in attesa della verifica dei requisiti previsti dalla norma.