DECRETO 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

E’ stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale ( n.219 del 18.09.2010), il decreto del Ministero dello Sviluppo economico,che individua le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le Regioni avranno 90 gg di tempo per adeguare, se necessario, le proprie normative alle linee guida.
A seconda della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile, gli impianti potranno essere autorizzati con diverse procedure, DIA Autorizzazioni uniche e anche con semplici comunicazioni all’ente locale competente.

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D.M.65/2010 i rivenditori ancora non adempiono all’obbligo di ritiro

ROMA, Italia: nuova video-inchiesta sulla raccolta dei rifiuti elettronici in Italia: a distanza di un mese dalla partenza del decreto Uno contro uno (D.M. 65/2010), i rivenditori ancora non adempiono all’obbligo di ritiro a titolo gratuito del vecchio apparecchio elettronico.
Da anni denunciamo che gran parte delle apparecchiature elettroniche prende ancora la strada dello smaltimento in discarica, o presso inceneritori o, addirittura, dell’esportazione illegale nei Paesi in via di sviluppo.
Con la scusa di acquistare un nuovo articolo tecnologico (pc, televisore, frigorifero, ecc.) abbiamo telefonato a nove grandi rivenditori a Milano, Roma e Napoli e ci siamo poi recati in altri tre negozi della capitale con telecamera nascosta. Ben nove rivenditori sui dodici intervistati (quindi oltre l’75 per cento) non risultano completamente in linea con la nuova normativa.
Alcuni rivenditori non adempiono alla legge, perché il costo della consegna del prodotto nuovo è stato maggiorato così da includere il ritiro del vecchio articolo, come dichiarato dai commessi. In altri casi, i costi di consegna del nuovo prodotto e di ritiro del vecchio sono ancora distinti fra loro, e viene chiaramente indicato che il ritiro non è gratuito.
A eccezione di Milano, dove il ritiro è partito gratuitamente, a Roma e Napoli sembra regnare la discrezionalità del rivenditore piuttosto che il rispetto della legge. Eppure l’obbligo del ritiro gratuito “uno contro uno” è in vigore da 5 anni, sebbene l’obbligo effettivo sia arrivato solo ora con il decreto Semplificazione. C’era tutto il tempo per adeguarsi!
Ancora una volta, quindi, è il consumatore a non essere tutelato. Il cliente, infatti, si trova a pagare due volte: una al momento dell’acquisto (pagando l’eco-contributo RAEE per lo smaltimento che è già incluso nel prezzo), l’altra al momento del ritiro del vecchio articolo.
Pagare due volte è una truffa. Stiamo verificando se ci sono gli estremi per un’azione legale. Ma è la gestione dei nostri rifiuti elettronici che deve migliorare. Sono scarti pericolosi e in rapido aumento che richiedono una particolare attenzione.
Chiediamo al Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, di assicurare la reale adozione e il rispetto delle leggi sui rifiuti elettronici e un adeguato monitoraggio degli organi di controllo.

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Sistri bozza dell’art. 260-bis del D.Lgs 152/06

Date le innumerevoli richieste pervenute alla nostra redazione, riportiamo a seguito la bozza dell’articolo 260-bis relativo alle sanzioni per la mancata iscrizione al sistema per gli obbligati.

Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell’art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
1-bis. I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all’Albo di cui all’articolo 212, sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da un anno a due anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da due anni a tre anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calocolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e ss modifiche sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. L’omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti previsto all’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell’entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l’autorità competente può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.

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