D.Lgs 151 luglio 2005 Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e smaltimento dei rifiuti

D.Lgs 151/05 (Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e smaltimento dei rifiuti)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la direttiva 220/96/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione della

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DM 12 maggio 2009

Finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche’ allo smaltimento dei rifiuti»;

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Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd Correttivo Aria-Via-Ippc

Entrano in vigore il 26 agosto 2010 le modifiche apportate al Codice ambientale; le novità riguardano la parte I, II e V; le modifiche sono state apportate dal Governo attraverso il D.lgs. del 29 giugno 2010 n. 128.

Le modifiche del governo intervengono quindi sulla Parte I (che riguarda le disposizioni generali), sulla Parte II (relativa a Via, Vas, Ippc) e sulla parte V  (dedicata all’Aria).
In particolare vengono modificate le procedure relativa alla VIA e VAS (quelle avviate prima del 26 agosto si concludono in base alle attuali norma), ricordiamo inoltre che il d.lgs. n.128 impone nuove disposizioni per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.

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