1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il
proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento
della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.
La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per