Art. 245 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il
proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento
della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.

La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per

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Art. 244 Ordinanze. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli
di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il
responsabile della potenziale

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Art. 243 Acque di falda. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza
di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio
nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al
presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica dell’acquifero, è ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono
state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle

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Art. 242 Procedure operative ed amministrative. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi
e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione
di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate
dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della

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