Art. 246 Accordi di programma. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma
stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere
definiti con

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Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 38 del 15/02/1997 Il Presidente della Repubblica Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive dell’Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione; Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse; Visto l’articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

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Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio

Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 38 del 15/02/1997
Il Presidente della Repubblica
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive
dell’Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette
direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla
Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di

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