1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma
stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere
definiti con